Tassa rifiuti evasa: recuperato un capitale

Cesena

CESENA. La caccia agli evasori della tassa rifiuti dà frutti importanti. Lo si desume da due recenti atti ufficiali del settore Entrate tributarie e Servizi economico finanziari del Comune di Cesena.

Il primo indica che dalla ricognizione fatta alla data del 31 dicembre 2017 è emerso che ammonta a 720.133 euro la cifra messa a bilancio che deriva dagli accertamenti eseguiti sulla Tari (o la Tares, come era la denominazione precedente) dovuta e non versata.

Una seconda determinazione quantifica invece in 746.335 euro la cifra che si conta di incassare quest’anno, grazie alle verifiche su chi non ha adempiuto in tutto o in parte a questo tipo di adempimento fiscale. Non tutti quei soldi entreranno però nelle casse municipali. Viene infatti specificato che andrà sottratta una somma di 173.000. È quanto il Comune prevede di girare alla società incaricata di svolgere l’attività: si tratta dell’aggio (pattuito nella misura del 19% di quanto viene recuperato), più l’Iva. Quindi, alla fine, al Comune dovrebbero restare “in tasca” circa 573.000 euro.

Le irregolarità emerse nel 2017

Esaminando quanto accaduto lo scorso anno, il numero dei provvedimenti tributari scattati a seguito di verifiche è impressionante: ne sono stati notificati 1.313.

Anche se non ancora pagati in tutto o in parte, fino a prova contraria (cioè fatti salvi eventuali ricorsi dei contribuenti che vengano accolti), attestano il diritto del Comune alla riscossione del proprio credito. Si tratta quindi di un prezioso serbatoio di entrate nelle casse municipali, oltre che di una doverosa operazione per garantire legalità ed equità.

Il servizio per l’attività di contrasto dell’evasione relativa alla Tares e alla Tari è gestito dalla società “Municipia Spa”. Il Comune di Cesena glielo ha affidato in appalto nel 2015, quando si chiamava “Engineering Spa”.

Gli avvisi di accertamento possono arrivare anche parecchio tempo dopo l’avvenuta evasione fiscale: devono essere infatti notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Ed entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

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