Come sciogliere un fondo patrimoniale Il testamento dello zio e gli "eredi legittimi"

Rimini

Alcuni anni fa ho costituito con atto notarile un fondo patrimoniale nel quale ho conferito diversi immobili, ora mi si prospetta l’esigenza di vendere uno di questi immobili: posso, insieme con mia moglie che è cointestataria, venderlo liberamente? Vi sono altre formalità da compiere? Visto che ormai è venuta meno l’esigenza che ha portato alla costituzione del fondo, posso, di comune accordo con mia moglie, sciogliere il fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale regolato dagli artt. 167 e seguenti del codice civile, è un vincolo, costituito dai coniugi o - anche se più raramente - da un terzo, su determinati beni, che vengono destinati in tal modo ai bisogni della famiglia. L’amministrazione dei beni del fondo è regolata dalle norme sulla comunione legale. Ai sensi dell’art. 169 codice civile: “se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente”. Pertanto per la vendita dell’immobile conferito nel fondo patrimoniale sarà sufficiente il consenso di entrambi i coniugi, nel caso non vi siano figli minori; in caso contrario, occorrerà l’autorizzazione giudiziale come disposto dalla legge, salvo che nell’atto costitutivo del fondo non si deroghi a tale disposizione.

Per ciò che riguarda la cessazione del fondo, invece, non si prevedono tra le cause dello stesso la concorde volontà dei coniugi. Ciò nonostante è opinione maggioritaria che l’atto costitutivo del fondo patrimoniale possa essere sciolto per concorde volontà dei coniugi, quando manchino figli minori, stante la natura giuridica dello stesso del tutto assimilabile alle convenzioni matrimoniali delle quali sono pacificamente ammessi la modifica e lo scioglimento per mutuo consenso dei coniugi. Diverso è il caso, maggiormente dibattuto, in cui si intenda procedere a scioglimento consensuale del fondo in presenza di figli minori. Sull’argomento è intervenuta la corte di Cassazione infatti, con sentenza n. 17811 in data 8.8.2014, confermando e avallando gli orientamenti maggioritari precedentemente esposti in materia di alienazione dei beni del fondo e scioglimento consensuale del fondo in assenza di figli minori, ha stabilito che in presenza di questi ultimi, sarà necessario per lo scioglimento del fondo, oltre alla manifestata volontà dei coniugi, anche l’espresso consenso di un curatore speciale, all’uopo nominato e autorizzato dal Giudice Tutelare ad intervenire in atto in rappresentanza ed a tutela di uno specifico interesse dei figli minori.

Chiedo lumi sul testamento lasciato da mio zio, deceduto da poco, che non ha lasciato né figli né coniuge. Mio zio aveva 2 fratelli, oltre a noi nipoti, figli di una sorella morta nel 2011. Nel suo testamento, lui ha indicato tra i beneficiari, genericamente gli ‘eredi legittimi’….

Risulta necessario premettere che le varie e autorevoli opinioni espresse dalla dottrina e le scarse decisioni della giurisprudenza, non consentono di arrivare ad una soluzione univoca e definitiva. La Suprema Corte con sentenza n. 9388 del 1994 ha osservato che per la determinazione della quota d'indennizzo spettante a ciascuno degli eredi, si deve far riferimento non alle norme sulla successione legittima, ma direttamente al contratto di assicurazione, in forza del quale gli eredi medesimi hanno acquistato il diritto all'indennità a seguito della morte dello stipulante. Infatti gli eredi legittimi, in quanto originariamente designati sia pure in modo generico, sulla base del predetto meccanismo, per legge sono divenuti titolari, alla morte del contraente, di un “proprio” diritto all'indennizzo.

Se, dunque, la fonte regolatrice della controversia è costituita esclusivamente dal contratto, ne consegue che, ove questo preveda una pluralità di beneficiari rispetto all'indennità dovuta dall'assicuratore per il caso di morte dello stipulante e non prefiguri uno specifico criterio di ripartizione delle quote fra i beneficiari medesimi, le quote stesse debbono presumersi uguali. Se la designazione a favore degli eredi vale ad individuare il beneficiario nella persona di chi al momento della morte del contraente riveste la qualità di chiamato all'eredità, al fine della determinazione concreta dell'avente diritto, non hanno alcuna rilevanza le norme codicistiche in materia successoria, nonché quelle sulla formazione delle quote ereditarie, sicché, in presenza di una pluralità di beneficiari, dovrà farsi luogo alla ripartizione della somma assicurata per quote eguali e non secondo i criteri ereditari.

Per quesiti scrivere a: consiglioravenna@notariato.it

 

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui