Una società a responsabilità limitata per sviluppare un progetto innovativo

Rimini

Ho intenzione di costituire una società a responsabilità limitata con due amici allo scopo di sviluppare un progetto di software innovativo. Sono convinto che il nostro prodotto abbia forti potenzialità di mercato, ma la nostra giovane età non ci consente di realizzare il nostro sogno. Potrei avere qualche suggerimento?

Per rispondere ad esigenze di una nuova cultura imprenditoriale e per incentivare lo sviluppo di prodotti innovativi ed altamente tecnologici, il legislatore ha dettato la disciplina delle start up innovative. La disciplina delle start up prevede numerosi incentivi, esenzioni ed agevolazioni fiscali per consentire anche a soggetti privi di capitali, ma dotati di idee e progetti, di svilupparli e renderli concreti. Come tutte le srl, la start up innovativa può essere costituita anche con un capitale inferiore a diecimila euro. In questo caso, però, dovrà essere versato l’intero importo in denaro all’atto della costituzione. Nel caso invece di costituzione con capitale non inferiore a euro diecimila il versamento non deve essere inferiore al venticinque per cento. La start up innovativa non rappresenta un autonomo tipo societario, ma rappresenta una fase (quella iniziale: massimo 4 anni dalla costituzione) temporanea della vita della società. Tali agevolazioni possono essere conseguite solo attraverso l’iscrizione della società in un’apposita sezione del Registro Imprese e, per ottenere questa iscrizione, è necessario che la società abbia una serie di requisiti indicati dalla legge. Uno di questi requisiti è lo svolgimento di una attività che consiste nello sviluppo, la produzione o la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. La “società a responsabilità limitata-start up innovativa” è configurata inoltre dal legislatore in modo da attrarre ed incentivare investimenti di capitali di altri soggetti.

La start up, inoltre, dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese è esonerata dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro medesimo, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.

Di recente è deceduto mio zio paterno, sposato ma senza figli. Era proprietario della casa dove abitava con la moglie ed aveva un discreto gruzzoletto investito in titoli presso la banca. Prima della morte, mia zia ha posto tutto sotto il proprio nome, per evitare l’asse ereditario. Vorrei sapere se io, come nipote, posso avere dei diritti oppure se, non essendoci figli, l’eredità diventa tutta della zia.

Nel caso in cui suo zio sia il fratello di suo padre, una volta deceduto lei subentra per rappresentazione nella quota di un terzo dell’eredità. E ciò proprio perchè non vi è il testamento. Infatti, col testamento suo zio avrebbe potuto indicare la moglie quale unica erede universale senza possibilità da parte sua di impugnare il testamento, essendo erede legittimo e non legittimario, cioè non figlio del defunto. Se i beni lasciati, compreso il denaro, non superano un milione di euro, in realtà non vi è risparmio fiscale da parte della moglie di suo zio, e se vi è stata una liberalità da parte di suo zio, non essendo lei un legittimario (figlio, coniuge o genitore) non vi è possibilita di impugnativa.

Per quesiti scrivere a: consiglioravenna@notariato.it

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui