L’Autoriciclaggio e la soglia di rilevanza penale dell’illecito

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C ome è a conoscenza dei giuristi, per effetto dell’art. 3, L. 15.12.2014, n. 186, dal 2015, nel nostro Paese è perseguibile anche il reato di cosiddetto autoriciclaggio che consiste nell’impiego, sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altra utilità, provenienti da delitto non colposo, con modalità tali da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza illecita (art. 648-ter1 del codice penale). Il tema è di quelli dibattuti, soprattutto, in conseguenza della relazione tra il delitto di autoriciclaggio con le fattispecie dei reati tributari che ne costituiscono il presupposto, considerati i flussi di denaro di illecita provenienza. Questo breve articolo si pone “sulla scia” di quello pubblicato la scorsa settimana dal collega Avv. Fabio Falcone intitolato “Non scatta il riciclaggio se la somma non è riferita ad un preciso anno”. Questo principio impone di considerare una situazione collegata, ovvero, se sussista il reato di autoriciclaggio quando non si raggiunga la soglia di rilevanza penale dell’illecito tributario. Bisogna considerare, infatti, che gli illeciti fiscali qualora non superino le soglie normativamente previste dal d. lgs. vo 10 marzo 2000 n. 74, non assumono rilevanza penale. L’occasione per rispondere all’interrogativo sulla sussistenza del delitto di autoriciclaggio quando non venga superata la soglia penalmente rilevante dell’illecito tributario viene fornita dalla sentenza n. 11986/21 della II sezione penale della corte di cassazione (del 18 febbraio 2021) depositata il 29.03.2021. Il caso riguardava due amministratori di società che avrebbero veicolato ingenti somme di denaro derivanti da attività illecite, mediante contratti simulati, al fine di ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa e successivamente sottoposti a misura cautelare degli arresti domiciliari del Gip presso il Tribunale di Roma. A seguito della conferma in sede di Riesame, la questione circa l’insussistenza dei reati presupposto del delitto di autoriciclaggio era approdata avanti alla Suprema Corte. Va ribadito che, ai fini della configurabilità di tale fattispecie, occorre dimostrare la provenienza delittuosa del denaro, ossia la sussistenza di un reato presupposto. La questione nodale del caso di specie riguardava, dunque, la sussistenza dei delitti presupposto idonei ad integrare la condotta di autoriciclaggio come sopradescritta. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l’ordinanza del Tribunale del Riesame. Alla base di tale decisione, la Corte ha affermato che il Tribunale del Riesame ha erroneamente ritenuto ininfluente il fatto che la somma accumulata per mezzo della condotta illecita fosse sottosoglia per integrare il reato di evasione fiscale. Al contrario del giudice del riesame, gli ermellini hanno rilevato che il mancato raggiungimento di tale valore minimo comporta l’assoluzione dell’imputato. Pertanto, la constatata insussistenza del fatto penalmente rilevante non permette di ritenere integrato il reato presupposto di autoriciclaggio. La decisione si inserisce correttamente, ad avviso dello scrivente, nel filone giurisprudenziale che in ossequio anche al principio di offensività del diritto penale non può reprimere una condotta (quella di autoriciclaggio) se non è superata la soglia di rilevanza penale dell’illecito tributario che deve esserne il presupposto.

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