Imola, “troppi soldi a Fondazione Accademia”: ma per il Tar ha ragione il Ministero

Imola
  • 25 aprile 2026

La Fondazione Accademia musicale Ets di Pinerolo ha trascinato davanti al Tar il Ministero della Cultura contestando l’impianto di ripartizione dei fondi statali destinati alle attività musicali: nel mirino c’era anche la Fondazione Accademia Internazionale di Imola Incontri con il Maestro, cui Roma ha assegnato un contributo di 244.269 euro per il triennio 2025-27, a fronte dei 63.614 incassati dalla realtà piemontese, che nel proprio ricorso ha evocato quindi una «disparità di trattamento» rispetto a quella imolese, cui sarebbe spettato un sostegno economico di «maggiore ammontare pur a parità di punteggio conseguito, 95 punti». Il Tar nei giorni scorsi ha dichiarato inammissibile il ricorso, dando di fatto ragione al Ministero e alla Fondazione romagnola, che si era costituita nel giudizio con l’avvocato Giulio Guidarelli.

La materia è particolarmente complessa, riguardando a monte i meccanismi che regolano il funzionamento del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (Fnsv), tanto che il procedimento di fronte al tribunale amministrativo regionale ha coinvolto anche altre due eccellenze di prestigio nazionale, l’Accademia Musicale Chigiana di Siena e la Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, anch’esse, a detta dell’Ets di Pinerolo, destinatarie di contributi considerati troppo elevati. Queste ultime, Fondazione imolese compresa, «godrebbero anche di sovvenzioni ad hoc» - hanno sottolineato gli avvocati nel ricorso - esterne al Fondo ed aggiuntive ad esso, di modo che il doppio canale di accesso ai finanziamenti ministeriali «comporterebbe una sottrazione di risorse per tutte le altre scuole di eccellenza nazionale e violerebbe la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato». Una questione anche di «legittimità costituzionale», secondo la Fondazione Accademia musicale Ets, che aveva chiesto ai giudici di annullare i vari decreti con cui il Ministero della Cultura ha ripartito i finanziamenti. Dal canto suo, l’Accademia di Imola ha contestato l’«indeterminatezza» del ricorso, sostenendo che non sia stato precisato nemmeno «a quanto ammonterebbe il maggior contributo pubblico che le spetterebbe in ragione del punteggio conseguito e non contestato». Quanto all’aderenza al dettato costituzionale, le censure evidenziate dalla ricorrente sono considerate da Imola «inammissibili», «non essendo stati impugnati gli atti di assegnazione dei contributi ad hoc riconosciuti alle tre eccellenze nazionali» ma anche perché mancherebbe qualsiasi «vantaggio concreto» per la stessa Fondazione piemontese, «atteso che i relativi stanziamenti non confluirebbero direttamente nel Fnsv».

E nella stessa direzione va la recente sentenza del Tar, per il quale da un lato la realtà ricorrente «contesta indistintamente le varie tipologie di contributo rendendo inintelligibile quale sia quella che effettivamente ritiene pregiudizievole» e, dall’altro, «non risulta chiaro in che termini un’eventuale pronuncia caducatoria del giudice amministrativo, previa declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni menzionate, per come chiesto in ricorso, le possa arrecare un’utilità concreta ed effettiva».

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