Imola, il Tar conferma la chiusura di due sale giochi: troppo vicine a chiesa, palestra, scuola e biblioteca

Imola
  • 03 aprile 2024

Le norme sul distanziometro applicate nel Comune di Imola sono legittime e, perciò, vanno rispettate. A stabilirlo, riporta Agipronews, il Tar Emilia con una sentenza, che ha respinto il ricorso di un operatore di giochi titolare di due sale (in via Odofredo II e in via San Vitale) all’interno del territorio comunale. Nel 2018 alla ricorrente è stata notificata la chiusura dei locali, in quanto troppo vicini a diversi luoghi sensibili (una chiesa, una palestra, una scuola e una biblioteca), stabiliti dalla legge regionale del 2013 e individuati dalla mappatura del 2017. È stata contestata all’Amministrazione la mancanza di supporto nell’individuazione di “soluzioni alternative praticabili” per procedere alla “dislocazione delle attività”, non essendo, a detta della ricorrente, “dato conoscere quali sarebbero le aree del territorio presso le quali dovrebbe migrare” l’esercizio, “in considerazione della massiccia presenza di luoghi sensibili”. In aggiunta, inoltre, non sarebbero stati specificati i luoghi sensibili interessati al caso specifico, e l’azione avrebbe condotto a un effetto espulsivo dal territorio, dannoso per gli interessi economici dell’operatore. Il Tribunale Amministrativo nota che queste circostanze non siano sussistenti: il Comune di Imola ha portato all’attenzione delle parti come nel territorio comunale “vi sarebbero ampie zone edificate dove sarebbe stato possibile dislocare queste attività senza ricadere in alcun divieto di prossimità rispetto a punti sensibili: in particolare, in tutta la parte nord della città”. Dopo una verificazione avvenuta nel 2023 è stato accertato che questa lettura corrisponde a verità: nella zona nord della città è presente un’area pari al 18,3% dell’intero territorio comunale, “priva di luoghi sensibili e insediabile”. Si tratta di una superficie superiore all’1% che la giurisprudenza ritiene minimo indispensabile e, dunque, non si verifica il lamentato effetto espulsivo. Per questo, il Tar ha respinto il ricorso.

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