Il “prestanome” in caso di omessa presentazione della dichiarazione

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L a figura dell’amministratore di fatto cioè il titolare effettivo della gestione sociale è talvolta celata dall’amministratore di diritto (ovvero il cd. prestanome o “testa di legno”).

Si definisce amministratore di fatto chi pur in assenza di una investitura formale esercita continuamente l’attività all’interno della società con funzioni riservate all’amministratore di diritto.

Amministratore di diritto può definirsi il soggetto formalmente qualificato che assume la carica nella consapevolezza della propria futura inutilità nell’ambito della vita aziendale in quanto “mero paravento” dell’amministratore di fatto.

Può interessare comprendere se, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, risponda unicamente l’amministratore di fatto, quale autore principale, od anche il prestanome, che avendo accettato la carica ne ha assunto i rischi connessi.

Un precedente significativo per rispondere al quesito trae origine dalla sentenza del 20.11.2019 della Corte d’appello di Milano che aveva confermato la sentenza del Tribunale di condanna dell’amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione e dell’amministratore di diritto alla pena di anni 1 di reclusione, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 c.p. e 3 D. Lgs. 74/2000.

A loro carico pendeva l’accusa, con riferimento all’annualità d’imposta 2010, di aver posto in essere in concorso tra loro più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto. In particolare, gli imputati avevano contabilizzato fatture non imponibili nonché dissimulato cessioni di beni in esportazione, mentre nella realtà le stesse fatture erano riferite a cessioni di beni effettuate nel territorio nazionale, determinando così con mezzi fraudolenti elementi attivi inferiori a quelli risultanti nelle dichiarazioni annuali relative all’IVA. Avverso la suddetta sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte con sentenza del 10 dicembre 2020, n. 35158 ha ritenuto l’amministratore di diritto, nella sua veste di testa di legno, corresponsabile degli illeciti della società, poiché non è stato in grado di fornire specifici e concreti elementi di prova a suo favore, tali da poterla escludere. La Suprema Corte richiama l’art. 2639, comma I c.c. il quale prevede che: “Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o funzione”.

Gli “ermellini”, tenendo fermo il principio in forza del quale debba prevalere l’effettività ed il dato fattuale della società e non ci si debba basare unicamente solo su di un criterio formale, riconoscono come vero soggetto qualificato e responsabile colui il quale effettivamente gestisce la società perché solo lui è in condizione di compiere l’azione dovuta (la presentazione della dichiarazione).

Tuttavia al prestanome può essere imputata una responsabilità in base all’ 2392 c.c.: “Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze…. sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”. La decisione è meritevole di attenzione poiché sottolinea la possibilità da parte dell’amministratore di diritto di andare esente da responsabilità qualora provi una ricostruzione alternativa del fatto addebitato o comunque offra elementi per poter dimostrare una estraneità agli illeciti perpetrati dalla società. La decisione inoltre pone l’accento sulla responsabilità dell’amministratore di diritto che assumendo una determinata carica risponde anche a titolo di dolo eventuale degli illeciti commessi da parte dell’amministratore di fatto quale quello di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o iva.

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