Rimini, «Soci del locale ma lavoratori dipendenti»: il tribunale boccia le richieste dell’Inps

Erano soci della società e lavoravano ogni giorno nel locale di famiglia. Ma per il Tribunale di Rimini questo non basta per considerare loro gestori dell’attività e negare la natura subordinata del rapporto di lavoro. Turni prestabiliti, ferie autorizzate, buste paga, formazione e un preciso potere direttivo esercitato dal padre hanno portato il giudice a una conclusione opposta a quella degli ispettori dell’Inps: i due erano effettivamente lavoratori dipendenti. È quanto stabilito nella sentenza pronunciata dal giudice del lavoro Lucio Ardigò, che ha accolto il ricorso presentato dalla società e dai due lavoratori contro i provvedimenti che avevano disconosciuto i loro rapporti di lavoro subordinato e richiesto il pagamento dei relativi contributi.

Il caso

La vicenda si svolge a Rimini, in un’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Gli accertamenti ispettivi avevano riguardato il periodo tra l’1 agosto 2019 e il 18 aprile 2024. Secondo gli ispettori di Inps e Ispettorato territoriale del lavoro, i due figli del legale rappresentante, formalmente assunti come apprendisti, avrebbero in realtà gestito l’azienda insieme al padre, occupandosi anche dell’organizzazione del locale, degli eventi, dei fornitori e del personale. Da questa ricostruzione era derivata la contestazione dei rapporti di lavoro subordinato e la richiesta di iscrizione alla Gestione Commercianti, con conseguente recupero dei contributi. La società e i due giovani hanno però contestato la ricostruzione davanti al giudice del lavoro. Per il Tribunale è risultato decisivo il fatto che gli ispettori non avessero contestato in modo specifico la genuinità dei contratti di apprendistato professionalizzante, sottoscritti dal 2 agosto 2019 e accompagnati da piani formativi, comunicazioni al Centro per l’Impiego e documentazione sulla formazione. Il percorso si era concluso con il passaggio alla qualifica di operaio qualificato e la trasformazione dei rapporti in contratti a tempo indeterminato e pieno, con mansioni di baristi e inquadramento al quinto livello del contratto collettivo del settore. A rafforzare la tesi della società sono state anche le testimonianze. Diversi lavoratori hanno descritto il padre come il principale responsabile del locale: era lui a occuparsi degli ordini, dei pagamenti, dei fornitori, del personale, dei turni, delle ferie e delle buste paga. I due figli, invece, svolgevano mansioni operative di baristi, con orario a tempo pieno e sotto il suo potere direttivo. Il fatto che fossero anche soci e componenti del Consiglio di amministrazione non è stato ritenuto sufficiente a escludere il rapporto subordinato. Il Tribunale ha richiamato la Cassazione, secondo cui le due qualità possono coesistere quando il lavoratore svolga mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e sia effettivamente sottoposto al potere direttivo e di controllo. Nel caso concreto, secondo il giudice, i due non erano mai stati amministratori unici, presidenti del Consiglio di amministrazione o amministratori delegati, né risultava che avessero assunto decisioni di gestione o ricevuto compensi per la carica. Il Tribunale ha quindi riconosciuto la genuinità dei rapporti di lavoro subordinato, prima come apprendisti e poi a tempo indeterminato. Ha dichiarato non dovuti i recuperi contributivi contestati e i provvedimenti con cui erano stati disconosciuti i rapporti di lavoro. L’ente previdenziale è stato inoltre condannato a rifondere le spese processuali, liquidate complessivamente in 6.700 euro.

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