Rimini, ristrutturazione dell’hotel con conto extra, ma gli albergatori vincono in tribunale

Una fattura da 77mila euro, alcuni lavori eseguiti in cantiere per la ristrutturazione di una struttura alberghiera e un presunto accordo per opere aggiuntive. Ma per il Tribunale mancava l’elemento decisivo: un contratto diretto con la società proprietaria dell’immobile che avrebbe dovuto pagare. È il punto centrale della sentenza con cui la giudice onoraria Maria Teresa Corbucci ha accolto l’opposizione della società riminese destinataria del decreto ingiuntivo e dichiarato così insussistente il credito.

La vicenda

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nell’agosto 2023, con cui veniva richiesto il pagamento della somma, oltre interessi e spese, sulla base di un presunto contratto di appalto. La società opponente aveva però contestato di aver mai stipulato un accordo con l’impresa che pretendeva il pagamento. Secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, nell’ottobre 2021 la committente aveva affidato l’intera ristrutturazione a un’impresa, per circa 480mila euro Iva compresa. La società che reclamava i 77mila euro aveva invece operato nel cantiere come subappaltatrice dell’appaltatrice principale. La semplice esecuzione materiale dei lavori, ha rilevato il giudice, non era quindi sufficiente a creare un rapporto contrattuale diretto con la proprietaria dell’immobile. Non è stata ritenuta decisiva neppure la tesi secondo cui alcuni lavori aggiuntivi sarebbero stati concordati con l’architetto direttore dei lavori. Dagli atti non è emersa, infatti, alcuna procura o delega che gli attribuisse il potere di assumere impegni negoziali in nome della committente. La sentenza richiama anche il principio della Cassazione secondo cui le funzioni tecniche del direttore dei lavori non comportano automaticamente il potere di stipulare nuovi contratti o concordare opere e prezzi per conto del committente. Quanto alla fattura di 77mila euro, emessa nell’aprile 2023, il Tribunale ha sottolineato che, essendo stata formata unilateralmente e contestata dalla controparte, non poteva da sola provare l’esistenza del credito. Sarebbe spettato all’impresa dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, cioè l’esistenza di un contratto dal quale derivasse l’obbligo di pagamento. Prova che, secondo il giudice, non è stata fornita. A rafforzare questa conclusione hanno contribuito anche la documentazione sui pagamenti dell’appalto principale e una successiva transazione tra committente e appaltatrice. Eventuali pretese della subappaltatrice, ha rilevato il Tribunale, avrebbero dovuto essere rivolte alla propria committente nell’ambito del rapporto di subappalto. L’opposizione è stata dunque accolta, il credito dichiarato insussistente e il decreto ingiuntivo revocato. La società che aveva promosso l’azione è stata inoltre condannata a rifondere le spese di lite, liquidate in 7mila euro oltre agli oneri di legge.

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