Rimini. Protesi difettose, ma denuncia fuori tempo: confermato il conto da quasi 40mila euro

Protesi dentarie difettose, crepe nella ceramica e problemi di occlusione. Ma per il Tribunale di Rimini non basta contestare i problemi: bisogna dimostrare quando sono stati scoperti e, soprattutto, che la denuncia sia stata fatta nei tempi previsti dalla legge. La conseguenza è pesante: la sentenza del giudice Fabrizio Melucci ha confermato un decreto ingiuntivo per la società odontoiatrica da quasi 40mila euro, dando ragione al laboratorio odontotecnico e respingendo la richiesta di oltre 50mila euro di danni. La stessa società dovrà inoltre pagare 14mila euro di spese legali.

La controversia

La vicenda riguarda una società che si occupa di prestazioni odontoiatriche e un laboratorio odontotecnico incaricato della realizzazione di manufatti protesici. Il rapporto professionale riguardava opere eseguite fino al 2018. Il laboratorio aveva ottenuto dal Tribunale di Rimini un decreto ingiuntivo di circa 40mila euro, chiedendo il pagamento delle prestazioni effettuate. La società si era opposta, sostenendo che diversi impianti fossero risultati difettosi al momento del loro posizionamento. Tra i problemi lamentati figuravano crepe e perdite della ceramica, incongruenze nell’occlusione, asimmetrie e altre difformità. La società sosteneva inoltre di aver dovuto sostenere costi per la sostituzione delle protesi e chiedeva complessivamente 50mila euro di risarcimento, comprendendo anche un presunto danno all’immagine e costi legati ad attrezzature messe a disposizione del laboratorio. Il laboratorio aveva contestato tutto, sostenendo soprattutto che i vizi non fossero stati denunciati tempestivamente e che, comunque, non ne fosse stata dimostrata l’effettiva esistenza e riconducibilità alle prestazioni eseguite.

La decisione del giudice

Il punto decisivo è stato l’obbligo di denunciare i vizi entro i termini previsti dall’articolo 2226 del Codice civile. Secondo la sentenza, spettava alla società dimostrare non soltanto di aver segnalato i problemi, ma anche quando li aveva scoperti e che la contestazione fosse stata trasmessa tempestivamente. Le fotografie, le fatture per il rifacimento delle protesi, le richieste di risarcimento e la documentazione clinica non sono state ritenute sufficienti. Anche i messaggi WhatsApp, pur potendo costituire una denuncia dei problemi, non permettevano di stabilire quando i difetti fossero stati scoperti. Per il giudice non è stata provata neppure l’effettiva esistenza dei vizi imputabili al laboratorio. I problemi documentati, infatti, rappresentavano manifestazioni esteriori del malfunzionamento, ma non dimostravano che la causa fosse un’inesatta esecuzione delle prestazioni odontotecniche. Respinta anche la tesi secondo cui vi sarebbe stato un accordo per compensare i danni con le fatture non pagate: il semplice silenzio del laboratorio non è stato considerato sufficiente a dimostrare un accordo. È stata invece respinta la richiesta del laboratorio di ottenere un risarcimento per lite temeraria, ritenuta generica e non adeguatamente provata.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui