Un titolo di specializzazione mai conseguito, tre dichiarazioni ritenute non veritiere e un incarico a tempo indeterminato conclusosi con un licenziamento senza preavviso. È questa la vicenda al centro della sentenza del Tribunale di Rimini, firmata dal giudice del Lavoro Lucio Ardigò, che ha confermato l’allontanamento dalla scuola di un docente di sostegno di 23 anni, assunto in una scuola secondaria di secondo grado. L’insegnante è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione, liquidate in 4.600 euro.
Rimini, Docente licenziato per il titolo falso: «L’università non lo ha mai rilasciato»
- 17 luglio 2026
La vicenda
Tutto è iniziato dall’accertamento sul titolo di specializzazione per l’insegnamento agli studenti con disabilità delle scuole superiori dichiarato dal docente nelle procedure per l’inserimento nelle graduatorie scolastiche. Secondo quanto ricostruito nella sentenza, l’insegnante aveva dichiarato più volte di esserne in possesso, indicando di averlo conseguito nel luglio 2022 presso un’università romana.
La dichiarazione era stata utilizzata prima per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze e successivamente per le graduatorie relative agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026. Il titolo era stato poi indicato anche nella documentazione consegnata alla scuola al momento dell’assunzione a tempo indeterminato, avvenuta nel settembre 2024.
Accertamento e processo
La verifica del titolo è partita nel marzo 2025, quando l’amministrazione scolastica ha chiesto all’università conferma dell’effettivo rilascio della specializzazione. Nella risposta dell’ateneo, arrivata il mese successivo, veniva comunicato che il nominativo del docente non risultava negli archivi universitari e che non vi era mai stata una partecipazione al corso né il conseguimento della specializzazione. A quel punto è stato avviato un procedimento disciplinare, conclusosi nel luglio 2025 con il licenziamento senza preavviso previsto dalla normativa.
Parallelamente, sulla vicenda è intervenuta anche la magistratura: il gip aveva emesso un decreto penale di condanna per il reato di falso ideologico legato alle dichiarazioni sul possesso del titolo.
«Ho agito in buona fede»
Nel ricorso il docente non ha contestato il mancato riconoscimento del titolo da parte dell’università, ma ha sostenuto di essere stato in buona fede. L’insegnante ha spiegato di aver frequentato un percorso formativo organizzato da un istituto paritario che si presentava come collegato all’università e di aver ricevuto documentazione apparentemente regolare. Ha quindi sostenuto che eventuali irregolarità non potevano essergli attribuite e che la sanzione del licenziamento fosse comunque eccessiva.
Il Tribunale, però, non ha accolto questa ricostruzione. Secondo il giudice, il docente non ha fornito prove sufficienti per dimostrare di essere stato vittima di un errore incolpevole e non poteva ignorare che la formazione non potesse essere organizzata esclusivamente da un istituto paritario.
Inoltre, il titolo sarebbe stato dichiarato in tre diverse occasioni e proprio grazie a quella dichiarazione l’insegnante aveva ottenuto una posizione utile nelle graduatorie e successivamente un incarico a tempo indeterminato. Il Tribunale ha quindi ritenuto proporzionato il licenziamento senza preavviso, considerando anche il ruolo svolto dal docente di sostegno, una funzione particolarmente delicata perché rivolta all’inclusione degli studenti con disabilità.