Ravenna, sala scommesse a 200 metri dalla chiesa: il Consiglio di Stato conferma la chiusura

”L’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse è vietato in locali che si trovino a una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili”. Come riporta Agipronews, partendo da questo principio - sancito dalla legge regionale dell’Emilia-Romagna sul contrasto alla ludopatia - il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del titolare di una sala scommesse di Ravenna, confermando il provvedimento di chiusura dell’attività.

Il caso nasce dalla decisione del Comune di Ravenna, che nel novembre 2024 aveva disposto la chiusura immediata della sala scommesse “Enjoy” poiché situata a circa 200 metri dalla chiesa di San Lorenzo in Cesarea, uno dei luoghi sensibili individuati dalla normativa regionale.

Il provvedimento prevedeva la possibilità di delocalizzare l’attività in un’area idonea. Il titolare aveva individuato un nuovo immobile, ma il Comune ha ritenuto la destinazione urbanistica incompatibile con l’insediamento di una sala scommesse. Dopo il ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna, conclusosi con una pronuncia sfavorevole, l’imprenditore ha presentato appello al Consiglio di Stato.

Secondo il ricorrente, la combinazione tra il regolamento urbanistico comunale e la mappatura dei luoghi sensibili avrebbe prodotto un vero e proprio ”effetto espulsivo”, rendendo di fatto impossibile trovare un’altra sede idonea all’interno del territorio comunale. Una tesi che i giudici di Palazzo Spada non hanno condiviso.

La sentenza ricorda che la questione era già stata approfondita in un precedente giudizio, attraverso una verifica tecnica affidata al Politecnico di Milano, dalla quale era emerso che nel territorio comunale esistono “aree idonee” ad accogliere sale giochi e scommesse. Per il Consiglio di Stato, infatti, “non risultano, allo stato, immutazioni urbanistiche o fattuali rispetto agli accertamenti peritali svolti”, motivo per cui non vi erano ragioni per discostarsi dalle conclusioni già raggiunte.

I giudici chiariscono inoltre che “il Comune è tenuto ad assicurare la presenza di aree idonee e non già a garantire al privato un immobile già pronto per essere utilizzato o economicamente sostenibile secondo le sue specifiche condizioni patrimoniali ed economiche”. Le difficoltà evidenziate dall’imprenditore, secondo il Collegio, non derivano quindi dall’illegittimità della pianificazione urbanistica, bensì da fattori legati alla propria organizzazione aziendale e al mercato immobiliare. La sentenza affronta anche il principio di proporzionalità, precisando che una disciplina sarebbe illegittima soltanto se rendesse “impossibile o eccessivamente gravosa” la delocalizzazione delle attività già esistenti. Nel caso di Ravenna, però, gli accertamenti tecnici hanno escluso questa eventualità, dimostrando che “la ricollocazione nel territorio comunale dell’attività della sala giochi, compresa quella dell’appellante, non è né esclusa né resa particolarmente gravosa”.

Quanto all’immobile individuato per il trasferimento, il Consiglio di Stato conferma che non è compatibile con la disciplina urbanistica vigente e ribadisce che “la pianificazione non può adattarsi alle esigenze del singolo operatore né operare una deroga a favore di un singolo imprenditore”.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto l’appello, confermando la sentenza del Tar Emilia-Romagna e ritenendo che il Comune di Ravenna abbia applicato correttamente sia la normativa regionale sul distanziometro sia il proprio regolamento urbanistico.

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