Una tragedia familiare nata dalle conseguenze di un grave incidente stradale e culminata nel decesso per uno shock settico dovuto a un batterio killer. Una vicenda dolorosa che si trascina dal 2015 e ha visto il Tribunale di Forlì respingere la richiesta di risarcimento danni, per una cifra complessiva superiore ai 550mila euro, presentata dal fratello e dai nipoti della vittima, assistiti dall’avvocato Stefano Leardini di Rimini. Il nodo centrale della complessa battaglia legale risiede in un’incertezza scientifica insuperabile: l’infezione letale da Escherichia coli è stata contratta durante i lunghi ricoveri in ospedale o nel corso della successiva degenza in una Rsa? Secondo la sentenza pronunciata dal giudice monocratico Mazzino Barbensi, l’impossibilità di stabilire con certezza il luogo del primo contagio fa decadere il diritto al risarcimento.
La vicenda ha inizio nell’agosto del 2015, quando l’uomo viene ricoverato a causa di un grave politraumatismo dovuto a un incidente stradale. Da quel momento inizia un lungo calvario. Il primo ricovero, da agosto a novembre, a Cesena e poi il trasferimento in un’altra struttura ospedaliera del territorio. Seguirà un’ulteriore degenza di qualche settimana in una Rsa in novembre, fino all’ultimo ricovero in ospedale a causa del precipitare delle condizioni cliniche che hanno portato poi al decesso del paziente a dicembre di quell’anno. I parenti della vittima avevano citato in giudizio le strutture sanitarie chiedendo i danni sia per la perdita del rapporto parentale che per la sofferenza patita dal congiunto prima di morire, indicando come causa principale del decesso la mancata prevenzione e il controllo dell’infezione. La consulenza tecnica d’ufficio (ctu) disposta dal Tribunale di Forlì ha confermato che la morte del paziente è stata provocata da uno choc settico causato dal batterio Escherichia coli Esbl+, un microrganismo tipico degli ambienti sanitari e fortemente resistente agli antibiotici. Tuttavia, i periti non sono stati in grado di stabilire in quale struttura il paziente sia venuto a contatto con il germe per la prima volta.
«La colonizzazione da Escherichia coli Esbl+ è da ricondursi al primo ricovero ospedaliero od anche alla successiva permanenza presso l’Rsa - si legge nelle carte della relazione medica -. Nulla di più è possibile affermare al riguardo». I consulenti hanno evidenziato che la “colonizzazione” (la presenza silenziosa del batterio nell’organismo) potrebbe essere avvenuta in ospedale e che il momento critico in cui il batterio è diventato “infezione” attiva e letale è coinciso con la permanenza nella Rsa, complici le condizioni di estrema debilitazione del paziente, l’allettamento e la presenza di gravi lesioni da decubito. Un passaggio che gli operatori della struttura residenziale, pur applicando i protocolli di igiene e cura previsti, non sono riusciti a impedire. Davanti a questo dubbio, il giudice ha applicato i più recenti e consolidati orientamenti della Corte di Cassazione in materia di responsabilità sanitaria, ovvero l’onere di dimostrare il “nesso di causalità” spetta tassativamente alla parte danneggiata. In parole semplici, i familiari avrebbero dovuto provare che il contagio era avvenuto specificamente a causa della condotta negligente di una determinata struttura. Poiché la scienza medica non ha potuto chiarire se la vittima è venuta a contatto con il batterio killer nelle corsie d’ospedale o nella stanza della Rsa, l’incertezza giuridica si ripercuote inevitabilmente sui ricorrenti. In sostanza, se la causa originaria del danno rimane ignota, la domanda di risarcimento non può essere accolta. Ciascuna delle strutture coinvolte (le parti convenute e le compagnie assicurative chiamate in causa erano rappresentate dagli avvocati Michele Tavazzi di Bologna, Elisa Palmetti di Ravenna, Laura Foschini e Anna Barioni di Ferrara, Massimo Coliva di Bologna e Salvatore De Francesco di Roma) è stata così sollevata dall’obbligo di indennizzo, lasciando i familiari senza il risarcimento richiesto.