Calcio C, Documenti relativi all’acquisizione del Rimini Fc depositati in ritardo: ammenda per Stefania Di Salvo e inibizione per Angelo Sanapo. Il club: “Ammende già sanate”

L’avere depositato con 23 giorni di ritardo i documenti relativi ai requisiti di onorabilità è costato, grazie al “patteggiamento” chiesto dal club alla Procura federale, un’ammenda di mille euro per la presidente del club biancorosso Palma Stefania Di Salvo e 20 giorni di inibizione e un’ammenda di mille euro per Angelo Sanapo.
Ecco il comunicato ufficiale numero 278/AA pubblicato dalla Figc nella serata di ieri: “Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 256 pf 23-24 adottato nei confronti della Sig.ra Palma Stefania DI SALVO e del Sig. Angelo SANAPO, e della società RIMINI FOOTBALL CLUB S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
PALMA STEFANIA DI SALVO, n.q. di Amministratrice Unica e Legale Rappresentante del Rimini Football Club S.r.l., dal 19/07/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratrice Unica e Legale Rappresentante del Rimini Football Club S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nei termini previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., ovvero entro il del 31 luglio 2023, in riferimento al Sig. Sanapo Angelo, n.q. di Socio della DS Sport S.r.l. Società Benefit, acquirente dell’intero capitale del Rimini Football Club S.r.l., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità; detta documentazione è stata trasmessa tardivamente il 23 agosto 2023 e, dunque, solo entro il termine aggiuntivo assegnato dalla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) l’8 agosto 2023 ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis; n.q., inoltre, di Amministratrice Unica e Legale Rappresentante della DS Sport S.r.l. Società benefit, all’epoca dei fatti in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e 20 bis, comma 5°, delle N.O.I.F., per non aver prodotto nei termini, a seguito degli adempimenti e dei termini previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., ovvero entro il 31 luglio 2023, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità; detta documentazione è stata trasmessa tardivamente il 23 agosto 2023 e, dunque, solo entro il termine aggiuntivo assegnato dalla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) l’8 agosto 2023 ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis;
ANGELO SANAPO, n.q. di Socio della DS Sport S.r.l. Società Benefit, acquirente dell’intero capitale del Rimini Football Club S.r.l., all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., per non aver prodotto nei termini, a seguito degli adempimenti e dei termini previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., ovvero entro il 31 luglio 2023, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità; detta documentazione è stata trasmessa tardivamente il 23 agosto 2023 e, dunque, solo entro il termine aggiuntivo assegnato dalla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) l’8 agosto 2023 ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis;
RIMINI FOOTBALL CLUB S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria ai sensi dell’art. 32, comma 5bis, del Codice di Giustizia Sportiva, il quale prevede gli obblighi in esame a carico delle società in modo diretto;
Vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Palma Stefania DI SALVO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società RIMINI FOOTBALL CLUB S.R.L., e dal Sig. Angelo SANAPO; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
Rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la Sig.ra Palma Stefania DI SALVO, di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Angelo SANAPO, e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società RIMINI FOOTBALL CLUB S.R.L. si rende noto l’accordo come sopra menzionato”.
Il Rimini ha pubblicato ora questo comunicato, in cui sottolinea come le ammenda siano già state sanate: “In merito alla notizia apparsa sui media, relativa al comunicato N.278/AA della Figc dove si comunica la multa di 1.000 euro comminata alla presidente del Rimini Fc Stefania Di Salvo e all’inibizione di 20 giorni vicepresidente Angelo Sanapo con ammenda di 1000 euro per la società Rimini Football Club, il Rimini precisa che la documentazione presentata entro il 31 luglio al Co.A.P.S. e che risultava in difetto di alcuni dati è stata prontamente integrata nei giorni seguenti entro il termine aggiuntivo assegnato dalla stessa Co.A.P.S. completando così l’iter burocratico richiesto dalla FIGC. L’ammenda concordata con le autorità competenti è stata già sanata da parte del Rimini Football Club”.