Gestione uffici Iat a Ravenna, Comune battuto al Tar

Ravenna Incoming ha vinto il ricorso sugli uffici Iat di Ravenna. Il Tar ha dato ragione al consorzio ravennate che, nella gara che si era conclusa nella prima metà del 2022, aveva perso per pochissimi punti la gestione. Gli uffici Iat erano stati assegnati ad una cooperativa sociale toscana, la Cristoforo, ma subito Ravenna Incoming era ricorsa al tribunale bolognese.

Del resto il punteggio finale uscito dal bando di gara aveva restituito un distacco minimale: 80,625 punti per i toscani e 79,226 per i romagnoli. La base d’asta era 869.700 euro e decisivo era stato il ribasso offerto: il punteggio massimo in questa componente era di 20 punti. La Cristoforo li aveva incassati tutti mentre Ravenna Incoming aveva ottenuto solo 0,0115 punti. Dal punto di vista tecnico non c’era invece stata gara: 60,625 a 79,111 a favore del consorzio romagnolo.

Proprio su quest’ultimo aspetto si basava il ricorso al Tar e in particolare nel parametro che valutava la capacità di fare rete con le realtà del territorio. Ravenna Incoming lamentava di aver presentato 40 documenti, con lettere, accordi, contratti e convenzioni in essere ottenendo 10 punti (il massimo, “proposta eccellente”), mentre la Cristoforo ha ottenuto 7 punti (“proposta discreta”) «per l’avvenuta elencazione di 10 accordi con realtà operanti nella promozione turistica – accompagnata dalla sintetica esplicitazione dei contenuti principali – e di altre 5 lettere di partenariato». Un distacco ritenuto troppo lieve dalla ricorrente. Da parte sua la Cristoforo sottolineava di essere una realtà di dimensioni nazionali e che il criterio «non valorizzava soltanto gli accordi ma anche la capacità di networking dei concorrenti, per cui la Commissione ben poteva concentrare la valutazione su altri elementi». Per il Comune un’interpretazione restrittiva «avrebbe avuto un effetto escludente» e «l’offerta tecnica non si limitava a riportare il contenuto delle lettere di partenariato, ma offriva alla Commissione ulteriori elementi di valutazione attraverso la descrizione degli ambiti di specializzazione dei vari operatori».

Il Tar ha però dato ragione a Ravenna Incoming, visto che nella proposta della coop toscana «si rinviene un elenco di intese raggiunte con 15 realtà del territorio disponibili a supportare il progetto elaborato». Ma «una mera asserzione non può essere valorizzata perché urta con il chiaro disposto del disciplinare che esige l’assunzione di un obbligo: era di conseguenza indispensabile una clausola – racchiusa in un qualsivoglia documento – che recasse in calce la firma della persona fisica dotata di poteri rappresentativi». Andavano in altre parole allegate le varie lettere di intento. La loro mancata produzione, osservano i giudici, non avrebbe provocato l’esclusione della gara, in assenza di una clausola specifica al riguardo, «ma poteva riflettersi sulla partecipazione in via indiretta non consentendo potenzialmente di raggiungere il punteggio qualitativo minimo previsto per rendere l’offerta accettabile; non si registra alcuna lesione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità bensì la piena applicazione delle regole di governo del confronto competitivo, che lo stesso Comune ha introdotto». Resta da vedere se ora ci sarà un ricorso al Consiglio di Stato da parte della Cristoforo. Il Tar intanto ha annullato gli atti impugnati e condannato Comune e cooperativa a corrispondere a Ravenna Incoming 3.500 euro a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.

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