Forlì. La Cassazione annulla l’espulsione di un cittadino straniero

Forlì

n Italia da 25 anni con un regolare permesso di soggiorno, viene indagato per maltrattamenti in famiglia. Di conseguenza, il permesso gli viene revocato ed è destinatario di un provvedimento di espulsione. Solo la mancanza di posti sui voli o nei centri di permanenza temporanea ha impedito che dovesse lasciare l’Italia, dopo che il giudice di pace aveva ratificato il provvedimento della Questura. Il tutto, senza che l’uomo potesse realmente difendersi. Almeno questo è quanto stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione (Prima Sezione Civile), che ha accolto il ricorso di un cittadino albanese, difeso dall’avvocato forlivese Filippo Poggi, contro il decreto di convalida di misure alternative al trattenimento emesso dal giudice di pace di Forlì. La decisione, pubblicata il 9 giugno, segna un importante chiarimento sulle garanzie difensive nei procedimenti relativi alle misure restrittive della libertà personale degli stranieri.

I fatti

L’albanese, destinatario del provvedimento di espulsione e di misure alternative (consegna del passaporto e obbligo di firma in Questura), aveva visto convalidare tali restrizioni dal giudice di pace di Forlì il 27 agosto 2025, meno di 24 ore dopo la notifica. Il cittadino straniero ha quindi contestato la violazione del termine minimo di 48 ore previsto per la presentazione di memorie difensive e la mancata nomina di un difensore d’ufficio, come previsto dall’articolo 3 del Dpr 394/1999.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha riconosciuto che il diritto di difesa deve essere garantito non solo formalmente, ma anche sostanzialmente. Pur precisando che i termini di legge (48 ore per trasmissione e convalida) sono massimi e non dilatori, la Corte ha sottolineato che il giudice, prima di convalidare la misura, deve verificare che lo straniero sia assistito da un legale di fiducia o, in mancanza, nominarne uno d’ufficio in tempo utile.

Nel caso specifico, il giudice di pace aveva convalidato il provvedimento senza nominare un difensore d’ufficio, senza verificare la presenza di uno di fiducia e senza avvertire il legale dell’uomo. Questo ha comportato la nullità del provvedimento per violazione del diritto di difesa, con conseguente cassazione senza rinvio del decreto impugnato. La Corte Suprema ha così dato pienamente ragione all’avvocato Poggi: lo straniero non era stato messo nelle condizioni di difendersi. Si tratta di una sentenza motivata, molto lunga, che rappresenta quasi una “primizia” nel panorama giuridico dei ricorsi contro i trattenimenti e le espulsioni.

Il principio di diritto

La Cassazione ha enunciato il seguente principio: «In tema di convalida di misure alternative al trattenimento, il giudice di pace deve nominare un difensore d’ufficio se l’interessato non risulta già assistito dal difensore di fiducia, in tempo utile per l’esercizio del diritto di difesa tramite la presentazione di memorie e documenti».

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