La reintegrazione nel posto di lavoro disposta da un giudice non fa venire meno automaticamente il diritto alla Naspi, a meno che non si traduca in un effettivo rientro in servizio e nella corresponsione delle retribuzioni arretrate. È questo il principio fondamentale ribadito dalla giudice onoraria del lavoro del Tribunale di Forlì, Sonia Serafini, che ha accolto con sentenza contestuale il ricorso promosso da un ex dipendente contro la richiesta di restituzione dell’indennità di disoccupazione avanzata dall’Inps.
La vicenda
La controversia affonda le radici nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo subito dal lavoratore nel febbraio 2023 da parte della propria azienda d’appartenenza. A seguito del recesso datoriale, l’uomo - assistito dall’avvocata Patrizia Graziani - aveva presentato domanda per l’ottenimento della Naspi, percependo la prestazione di sostegno al reddito dal giugno 2023 al maggio 2025 per un ammontare complessivo di circa 26.111 euro.
Nel frattempo, l’impugnazione del licenziamento aveva trovato accoglimento dinanzi al Tribunale di Forlì, che ne aveva dichiarato l’illegittimità, ordinando la reintegrazione e condannando il datore al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 10 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali. Proprio in virtù della sentenza di reintegra e della regolarizzazione contributiva effettuata dall’azienda, l’Inps (difesa dall’avvocato Renato Vestini) aveva notificato al lavoratore un provvedimento di recupero dell’indebito, sostenendo che l’annullamento del licenziamento avesse fatto decadere ex tunc il requisito fondamentale della “disoccupazione involontaria”.
La decisione
Il Tribunale di Forlì ha totalmente ribaltato la tesi dell’ente previdenziale, annullando la richiesta di restituzione della somma di 26.111,24 euro e confermando la legittimità della percezione dell’indennità. Nella motivazione della sentenza, la giudice ha applicato i più recenti e autorevoli principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dai successivi approdi della Suprema Corte. Secondo tali orientamenti, lo stato di disoccupazione involontaria va valutato come una condizione di fatto e non come una mera astrazione giuridica: a fronte di due anni di stop forzato, al lavoratore era stata riconosciuta un’indennità risarcitoria limitata a 10 mensilità, senza l’effettiva percezione delle retribuzioni per l’intero periodo di estromissione. Inoltre, il versamento dei contributi arretrati da parte del datore rappresenta un obbligo di legge teso a tutelare la posizione pensionistica, ma non equivale all’erogazione di uno stipendio né garantisce un mezzo di sostentamento effettivo. In sostanza, finché la riattivazione del rapporto di lavoro non si traduce in una concreta ripresa delle mansioni ed erogazione economica, il lavoratore versa in uno stato di effettivo bisogno tutelato dall’articolo 38 della Costituzione.
In merito alle contestazioni formali sollevate dall’Inps circa la presunta ritardata comunicazione della pendenza della causa di lavoro, il giudice ha chiarito che l’omessa o tardiva segnalazione non comporta automaticamente la perdita del diritto alla prestazione, in mancanza di una specifica sanzione prevista dalla legge.
Le conclusioni
Accogliendo integralmente il ricorso del lavoratore, il Tribunale ha annullato la richiesta di recupero dell’Inps e condannato l’Istituto di previdenza al pagamento delle spese di lite. La pronuncia stabilisce un punto fermo a tutela dei lavoratori: la reintegra formale senza stipendio non cancella la disoccupazione reale.