Forlì. Commenti sgraditi sul peso dell’ospite, il giudice riduce la sanzione alla Oss

Forlì
  • 31 ottobre 2026

Parlare delle difficoltà di spostamento e del peso eccessivo di un assistito alla presenza dell’interessato costituisce una violazione dei doveri di correttezza e professionalità. Tuttavia, se la segnalazione riguarda un problema reale e non c’è un’intenzione offensiva, infliggere la sanzione massima della multa è una misura sproporzionata. A stabilirlo è stata la giudice del Lavoro del Tribunale di Forlì, Agnese Cicchetti, che con la sentenza dei giorni scorsi ha rideterminato la sanzione disciplinare a carico di un’operatrice socio sanitaria. I fatti risalgono al 4 dicembre 2023. Alla dipendente a tempo indeterminato era stato contestato di aver rivolto ripetute osservazioni sul peso e sulle difficoltà di movimentazione di un’ospite della struttura, alla presenza di terzi e della stessa assistita, la quale - compreso il tenore delle parole - era rimasta visibilmente mortificata, scoppiando in lacrime una volta rientrata in camera. All’esito del procedimento disciplinare, l’amministrazione (assistita dall’avvocato Giuseppe Mazzini) aveva irrogato una multa pari a quattro ore di retribuzione, pur escludendo una specifica volontà offensiva e ravvisando piuttosto una manifesta carenza di professionalità ai sensi del Ccnl Funzioni locali 2019-2021.

A fronte dell’impugnazione della sanzione da parte della lavoratrice (difesa dall’avvocato Guido Reni) e del mancato accordo in sede arbitrale, la datrice di lavoro si era rivolta al Tribunale di Forlì per veder riconosciuta la legittimità della sanzione o, in subordine, la sua rideterminazione. Dal canto suo, la dipendente aveva chiesto l’annullamento integrale del provvedimento, evidenziando le gravi criticità organizzative della struttura e l’effettiva inidoneità degli ausili forniti.

Nel corso del giudizio, tramite le testimonianze di colleghi e fisioterapisti, è emerso un quadro articolato. È stato confermato che la carrozzina in dotazione all’ospite era effettivamente inadeguata alle sue caratteristiche fisiche e che la difficoltà negli spostamenti rappresentava una criticità oggettiva già segnalata a più riprese da diversi operatori. Non è stato confermato, invece, che l’operatrice avesse reiterato le osservazioni in modo persecutorio o che vi fosse una volontà denigratoria. Restano dubbie, tuttavia, le modalità in cui sono state pronunciate quelle parole. Discutere dei problemi di movimentazione e del peso dell’ospite in sua presenza, consentendole di comprendere il contenuto del dialogo, viola i doveri di correttezza, delicatezza e professionalità imposti a chi opera a contatto con soggetti fragili. Il Tribunale, comunque, ha ritenuto la multa di quattro ore sproporzionata rispetto alla concreta gravità del fatto, valorizzando l’assenza di intenzionalità offensiva, la fondatezza tecnica della segnalazione e il carattere occasionale dell’episodio. Insomma, la multa è stata convertita nel più mite rimprovero scritto. La struttura è stata condannata a restituire alla dipendente le somme eventualmente trattenute in esecuzione della sanzione originaria, oltre a regolarizzare la posizione contributiva con accessori di legge.

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