Forlì. Calciatore dilettante chiede risarcimento milionario, il giudice rigetta l’istanza

Si chiude dopo cinque anni di battaglia legale il primo grado della causa civile che vedeva un calciatore dilettante chiedere un risarcimento milionario per presunta malpractice sanitaria. Il giudice unico Mazzino Barbensi del Tribunale di Forlì ha respinto integralmente la pesante richiesta di indennizzo - quantificata in una cifra superiore al milione di euro - avanzata nei confronti di un medico e della clinica privata in cui, nel lontano febbraio del 2000, era stato eseguito un delicato intervento di artrodesi. Il contenzioso era stato intentato dallo sportivo a seguito di gravi problemi di salute. Secondo la tesi della sua difesa, i trattamenti sanitari incongrui ricevuti avrebbero causato danni irreversibili alla salute dell’uomo, scatenando una dolorosa situazione di algodistrofia e una conseguente patologia psichica, alimentata dal calvario di numerosi e successivi interventi chirurgici. Il calciatore (tutelato dagli avvocati Raffaele Pacifico e Rita Mercorella) aveva promosso l’azione legale dopo che una perizia tecnica d’ufficio, disposta in un precedente e separato giudizio contro un altro chirurgo, aveva ipotizzato una potenziale responsabilità dei sanitari che lo avevano operato nel 2000. Da qui la richiesta di condanna in solido per il medico operatore e per la struttura privata, chiamati a rispondere sia dei danni patrimoniali (spese mediche e perdita della capacità lavorativa specifica) sia di quelli non patrimoniali legati all’invalidità permanente. La sentenza ha smontato l’impianto accusatorio, allineandosi agli esiti della Consulenza tecnica d’Ufficio disposta nel corso dell’istruttoria. I giudici hanno escluso la presenza di elementi sufficienti a dimostrare il “nesso causale”. In altre parole, non è stato provato che la patologia denunciata dal calciatore fosse la diretta conseguenza della condotta o delle scelte terapeutiche dei professionisti finiti sul banco degli imputati. Se da un lato il Tribunale ha respinto l’eccezione di prescrizione del diritto sollevata dai legali dei convenuti (ritenendo la domanda ancora ammissibile sotto il profilo dei tempi), dall’altro ha rigettato nel merito ogni pretesa risarcitoria dello sportivo. Di conseguenza, sono cadute anche le domande di regresso e di responsabilità che erano state incrociate tra il medico, la clinica e la compagnia assicurativa chiamata in causa come terza parte. Nonostante il rigetto totale della domanda, il giudice ha stabilito l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Una decisione motivata dal fatto che il calciatore non avesse agito in malafede o per temerarietà, bensì sulla base di una precedente consulenza tecnica a lui favorevole, ottenuta in un diverso procedimento giudiziario, che gli dava parvenza di avere ragione. A suo carico, però, restano i costi della complessa perizia d’ufficio eseguita durante il dibattimento.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui