La dignità e il decoro non sono abiti che l’avvocato può dismettere tra le mura del proprio studio o nelle pieghe dei propri fascicoli personali. A ribadirlo con fermezza sono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza del 17 marzo 2026), presiedute da Stefano Mogini, mettendo la parola fine a una vicenda disciplinare che ha coinvolto l’avvocato Francesco Minutillo del Foro di Forlì-Cesena.
Il caso
I fatti risalgono al febbraio 2020. Durante un’udienza davanti al Gip di Ravenna, sulla cartellina di studio del legale appariva una scritta inequivocabile: un epiteto riferito al colore della pelle per identificare la controparte, un cittadino nigeriano. Un dettaglio notato e contestato, che ha dato il via a un iter giudiziario conclusosi con la conferma della sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi. In prima battuta, il Consiglio distrettuale di disciplina aveva optato per tre mesi di stop, ravvisando la violazione degli articoli 9 e 52 del Codice deontologico (doveri di probità e divieto di espressioni offensive). Successivamente, il Consiglio Nazionale Forense, pur riducendo la sanzione a due mesi, aveva confermato la gravità della condotta, definendola una «grave mancanza di correttezza» ai sensi dell’articolo 9, legata all’uso di espressioni sconvenienti nell’esercizio del ministero.
La difesa e il rigetto
L’avvocato ha tentato la carta del ricorso in Cassazione, sostenendo che la scritta fosse una “condotta neutra e privata”, priva di intenti denigratori e non destinata alla diffusione. La difesa ha provato a spostare il piano del confronto parlando di “valutazione ideologica” e citando la cosiddetta cancel culture, sostenendo che non vi fosse alcuna prova di un intento razzista. Tuttavia, i giudici hanno dichiarato inammissibili e infondati i motivi del ricorso. I giudici di piazza Cavour hanno chiarito che l’individuazione delle condotte lesive del decoro spetta agli Ordini professionali e che il controllo di legittimità non può sostituirsi alle valutazioni di merito del Consiglio Nazionale Forense.
Il principio di diritto
Nelle motivazioni si legge che non è necessario che una condotta sia “pubblica” per essere sanzionabile: l’uso di termini offensivi su un atto esibito in udienza, seppur come appunto interno, macchia l’immagine della categoria. La Cassazione ha inoltre precisato che la sentenza non ha bollato il legale come “razzista” in senso ideologico, ma ha punito la “sconvenienza” oggettiva di un linguaggio incompatibile con la funzione sociale dell’avvocatura.