Forlì, società esclusa dall'aeroporto bocciata anche dal Tar

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Niente tesserino d'ingresso all'aeroporto di Forlì per la società Aircraft general unit. Che non la spunta nemmeno al Tar dell'Emilia-Romagna nella querelle avviata con Forlì airport che gestisce lo scalo, la Questura di Forlì-Cesena e l'Enac. La sentenza risale al 27 ottobre scorso e rigetta infatti il ricorso presentato. Nel concreto della questione, la società ricorrente il 5 novembre del 2020 chiede a Fa il rilascio del tesserino di ingresso, Tia, per raggiungere così i propri hangar, dove sono in deposito alcuni velivoli e altre attrezzature. Pende però un contenzioso con l'Enac sulla concessione degli spazi: l'Ente per il volo infatti il 2 marzo del 2007 aveva negato la concessione di qualsivoglia area demaniale nello scalo di Forlì e il 26 settembre successivo disposto lo sgombero. Il 27 luglio del 2018, però, il Consiglio di Stato sospende in via cautelare l'efficacia della sentenza del Tar del Lazio con cui era stato respinto il ricorso promosso contro le decisioni di Enac.

E si arriva ne concreto: Fa richiede alla Questura di procedere alla verifica dei precedenti penali per il rilascio del Tia. E, a sua volta, la Questura richiede a Enac informazioni sulla sussistenza di un motivo legittimo al rilascio del Tia. Dalla Direzione dell'Emilia-Romagna il 10 febbraio 2021 la conferma dell'abuso sugli hangar e Fa un mese dopo rigetta la domanda. Così la società fa ricorso per violazione e falsa applicazione del giusto procedimento, del codice della navigazione, dei principi di trasparenza, della correttezza dell'agire amministrativo, del Programma nazionale per la Sicurezza dell'aviazione civile. E anche per difetto assoluto di motivazione, incompetenza ed eccesso di potere.

Nella sostanza, il parere richiesto a Enac "non sarebbe prescritto" dalla normativa per il rilascio del Tia e "sarebbe comunque illegittimo" anche nel contenuto. In giudizio si sono costituiti Fa, la Questura e l'Enac. Come si legge nella sentenza, il ricorso è "infondato nel merito", essendo "dirimente per l'economia del giudizio l'esame della presunta e unica questione ostativa al rilascio del Tia", vale a dire "l'occupazione da parte della società ricorrente degli spazi aereoportuali senza alcun valido titolo". Da questo punto di vista, precisa, "il Consiglio di Stato ha in realtà accolto solo parzialmente l'istanza cautelare", in riferimento solo allo sgombero coattivo degli hangar, e non sospendendo dunque l'esecutività della sentenza di occupazione abusiva. Alle aree, aggiunge la sentenza, la società può "accedere temporaneamente, in caso di necessità dietro rilascio di titolo temporaneo, Tiv con scorta, come rilevato dalla Questura". Infine, "tenuto conto della peculiarità della vicenda oltrechè della complessità delle questioni esaminate sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti". (Dire)

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