Anche le ragioni «di carattere etico e morale» sono valide per chiedere che i propri terreni non siano battuti dai cacciatori, sottraendoli di fatto all’attività venatoria. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con una sentenza che accoglie il ricorso presentato da Alessandra Baldi, proprietaria di diversi fondi agricoli a Cuffiano, nel Comune di Riolo Terme, insieme ad associazioni animaliste come Lndc Animal Protection e Animal Liberation Antivivisezione Diritti degli Animali Onlus: la donna, nell’ormai lontano 2018, aveva appunto chiesto alla Regione di escludere i suoi campi da quelli in cui è consentita la caccia sulla base del «diritto all’obiezione di coscienza», ricevendo tuttavia una risposta negativa da Bologna. Il Servizio territoriale agricoltura caccia e pesca di Ravenna sosteneva infatti che i terreni non presenterebbero «colture definibili “ad alta specializzazione”», mentre le argomentazioni etiche non sono comunque «fra quelle che possono fondare la richiesta di sottrazione del fondo secondo la vigente disciplina regionale»; tanto più che la domanda del privato «ostacolerebbe l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria», specialmente in un’area, come quella al centro della diatriba, «vocata alla presenza di ungulati, che richiede grande attenzione e continua gestione nel tempo». Impugnato il diniego da parte della comproprietaria dei terreni, il Tar aveva tuttavia dato ragione a viale Aldo Moro: è pur vero, scrivevano i giudici rifacendosi alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che «il proprietario di un fondo non è tenuto a tollerare che altri vi pratichino la caccia se l’esercizio di tale attività si pone in contrasto con le proprie convinzioni personali e morali», ma l’applicazione di tali norme colliderebbe con «specifici interessi pubblici di rilievo costituzionale, con particolare riferimento alla conservazione ed alla tutela della fauna selvatica e dell’ecosistema, anche in funzione della prevenzione di danni all’agricoltura da parte degli ungulati».
La sentenza del Tar, risalente al 2024, sembrava mettere una pietra tombale sulla vicenda. Ma ora il pronunciamento del Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso di Baldi, ribalta completamente i contorni della questione. E anche i confini degli spazi in cui è consentita la caccia, almeno nelle campagne riolesi, configurandosi come pietra di paragone in materia: se, da un lato, le esigenze del privato non devono ostacolare l’attuazione del piano faunistico-venatorio, dall’altro non è possibile per la Regione porre paletti troppo stringenti in merito alle motivazioni di carattere etico, come invece sarebbe avvenuto con la relativa delibera di giunta del novembre 2018, ritenuta dal collegio parzialmente «illegittima». A tal proposito il Consiglio di Stato scrive infatti che la delibera «contrasta con la disciplina nazionale e regionale, che consente invece la sottrazione del fondo, a prescindere dalle ragioni addotte dal proprietario e che possono pertanto anche essere di carattere etico e morale, alla sola condizione che tale sottrazione non ostacoli di fatto l’attuazione del piano faunistico venatorio». E non vale nemmeno motivare il diniego della sottrazione dei fondi all’attività venatoria con il rischio di compromettere il buon esito del piano regionale. Anzi, per i giudici le argomentazioni addotte dall’amministrazione pubblica risultano non solo «generiche ed astratte», ma anche contraddittorie, dal momento che, come dichiarato da un funzionario del Servizio stesso, «il fondo non è votato alla stabile presenza di ungulati ma è solo attraversato dagli animali, i quali si recano in tal modo in zone incolte o calanchive in cui l’attività venatoria è consentita». E così il ricorso della comproprietaria dei terreni è stato accolto, portando all’annullamento della precedente sentenza del Tar. Ora la Regione dovrà riesaminare la richiesta della donna «anche se motivata da ragioni etiche o morali».