Escluso il concorso di terzi per le sanzioni a società con personalità giuridica

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Con l’ordinanza n. 15441.22, depositata il 16 maggio 2022, i giudici della Corte di Cassazione hanno chiarito che la persona fisica non può rispondere (nel senso che non può essere chiamata a risponderne in solido) delle sanzioni irrogate nei confronti delle società dotate di personalità giuridica per violazioni di norme tributarie. Nel caso oggetto del contendere, infatti, l’Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di un soggetto persona fisica alcuni atti di contestazione, sostenendo che detto soggetto dovesse rispondere delle sanzioni irrogate ad alcune società di capitali in forza ed in considerazione di quanto stabilito dall’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997 (norma che per l’appunto regolamenta le ipotesi di concorso di persone nelle violazioni tributarie). In particolare, si trattava di società non direttamente ed immediatamente amministrate dal soggetto in questione, circostanza che secondo l’Agenzia delle entrate avrebbe escluso l’applicabilità dell’art. 7 del D.L. 269 del 2003, secondo il quale “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”. In pratica, a dire del fisco la norma appena richiamata (che, come visto, in caso di sanzioni irrogate a soggetti dotati di personalità giuridica esclude la concorrente responsabilità delle persone fisiche) troverebbe applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che operano all’interno degli enti sanzionati, consentendo, invece, di invocare la concorrente responsabilità dei soggetti (persone fisiche) esterni ad essi. La Corte di Cassazione è stata tuttavia di differente avviso, ritenendo che il dato testuale dell’art. 7 del D.L. 269 del 2003, tanto nel titolo (“Riferibilità esclusiva alla persona giuridica …”), quanto nel disposto (“… sono esclusivamente a carico della persona giuridica …”) esprime in maniera chiara la volontà legislativa di riferire le sanzioni amministrative tributarie esclusivamente alla persona giuridica contribuente. Si tratta di una precisazione assolutamente utile ed opportuna, che certamente contribuirà ad evitare l’insorgere di contestazioni illegittime e non ammesse dall’attuale sistema normativo che regola l’irrogazione delle sanzioni tributarie. Occorre tuttavia rammentare che vi è un parallelo filone della giurisprudenza della Cassazione secondo il quale la tutela del citato articolo 7 del D.L. 269 del 2003 viene meno laddove emerge che la società dotata di personalità giuridica è in realtà un mero schermo creato (appositamente e volutamente) al solo fine di frodare il fisco; in questi casi, dunque, la contestazione sanzionatoria nei diretti confronti della persona fisica potrebbe essere valida. * Past President della Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

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