Tra le novità normative degli ultimi anni ce n’è una che chi possiede un patrimonio rilevante dovrebbe valutare con attenzione. Si tratta dell’abolizione del cosiddetto “coacervo successorio”, introdotta dal Decreto Legislativo 139 del settembre 2024 e operativa dall’1 gennaio 2025. Per capirne la portata serve un breve passaggio tecnico. Fino al 2024, le donazioni effettuate in vita dal defunto a favore degli eredi venivano sommate, fittiziamente, al valore dell’asse ereditario. Quel cumulo serviva per determinare aliquote e franchigie applicabili all’imposta di successione. In pratica: chi aveva donato in vita una somma rilevante vedeva ridursi - e spesso azzerarsi - la franchigia disponibile in successione. Il patrimonio veniva calcolato come un unicum. L’abolizione cambia il quadro in modo netto. Donazioni e successioni viaggiano oggi su binari fiscali separati. La franchigia di un milione di euro per coniuge e figli prevista per le donazioni resta integra, pienamente utilizzabile in vita. La franchigia di pari importo prevista per le successioni resta integra, pienamente utilizzabile. Pianificando con metodo, alcune figure specifiche di eredi (a titolo esemplificativo figli e coniuge) possono ricevere fino a due milioni di euro in esenzione totale d’imposta, con un risparmio rispetto al regime previgente che, su patrimoni di una certa consistenza, supera agevolmente le centinaia di migliaia di euro. A questo punto la riflessione diventa di metodo. Una norma simile non si “applica”: si pianifica. Donare in vita richiede una valutazione preliminare attenta - sul quanto, sul cosa, sul quando - che tenga conto dell’età, della composizione del patrimonio, della prevedibilità degli scenari familiari, e soprattutto del quadro civilistico. Perché qui sta il punto delicato. L’abolizione del coacervo è soltanto fiscale. Sul piano civilistico nulla è cambiato. Le donazioni in vita continuano a essere considerate ai fini della legittima, la quota di patrimonio che la legge riserva inderogabilmente a coniuge, figli e ascendenti. Se le donazioni effettuate in vita ledono la legittima dei legittimari, questi possono agire in giudizio per la loro reintegrazione, anche dopo il decesso. Il vantaggio fiscale, in altre parole, non protegge da contestazioni civilistiche tra eredi. Una seconda avvertenza riguarda il “coacervo donativo”, che resta in vigore. Più donazioni successive tra le stesse persone si sommano per la verifica della franchigia di donazione. Chi pensa di donare un milione oggi, un milione tra cinque anni, un altro milione tra dieci, non si troverà sempre dentro la franchigia: per quel donatario specifico, la franchigia è una sola. Da qui un quadro complessivo che premia chi pianifica e penalizza chi rimanda. Donazioni distribuite nel tempo, equilibrate tra i potenziali eredi, integrate da strumenti che proteggano la coerenza familiare del patrimonio: è il tipo di lavoro che richiede tempo, dialogo con la famiglia e una visione complessiva. Non si improvvisa. Per chi ha un patrimonio rilevante, l’abolizione del coacervo successorio rappresenta una delle leve fiscali più rilevanti degli ultimi anni. La leva esiste. Il problema è che senza pianificazione preventiva non se ne raccoglie il frutto. E che la pianificazione, per definizione, non si fa in extremis.
Successioni e donazioni, la franchigia è raddoppiata
Stefano Amadori | Private banker e consulente finanziario
Efpa European Financial Advisor (Efa)
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