Negli ultimi mesi è circolata, soprattutto sui social media, una versione molto semplificata di una recente sentenza della Corte di Cassazione. Si parla di una “nuova norma” che dall’1 maggio 2026 imporrebbe alle banche di congelare automaticamente la quota del cointestatario defunto. La realtà è diversa, e chi ha un patrimonio rilevante farebbe bene a conoscerla con precisione.
La sentenza esiste davvero: si tratta dell’ordinanza 5009/2026, depositata il 5 marzo dalla Seconda Sezione Civile della Cassazione. Ma non introduce nulla di nuovo. Conferma anzi un orientamento già consolidato, ricordando un principio che molti - anche tra le persone più consapevoli - tendono a dimenticare.
Il punto è il seguente: cointestare un conto corrente non equivale a donarne metà ad un’altra persona. La presunzione di contitolarità in parti uguali, prevista dall’articolo 1298 del codice civile, è una presunzione “iuris tantum”: può essere superata. Chi rivendica la metà del saldo, in sede successoria, deve dimostrare di aver effettivamente contribuito. Oppure, se sostiene di aver ricevuto la metà come donazione, deve provare l’esistenza di un’effettiva volontà di donare da parte del cointestatario originario.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il fratello di un defunto contestava la sorella, che aveva prelevato somme da un conto formalmente cointestato con il padre. La Corte ha ritenuto provato, sulla base di documentazione bancaria e di una significativa sproporzione patrimoniale tra i due cointestatari, che il denaro fosse interamente del defunto. La sorella è stata condannata a restituire quanto prelevato.
L’aspetto rilevante per chi pianifica un patrimonio sta in questa sequenza: ricostruzione documentale della provenienza delle somme, presunzione superata, intero saldo che entra nell’asse ereditario, restituzione di prelievi pregressi. È il tipo di processo che si dipana dopo l’apertura della successione, su un piano giudiziale, tra eredi che spesso sono in contrasto.
E qui veniamo al punto pratico. La cointestazione viene scelta tipicamente per ragioni di operatività quotidiana come gestire le bollette, accedere ai conti in caso di necessità. È una scelta pragmatica. Non è una scelta successoria. Quando si confonde il piano operativo con quello pianificatorio, si lasciano agli eredi nodi che si sciolgono soltanto in via giudiziale.
Esistono, per chi ha un patrimonio rilevante, soluzioni costruite per le esigenze successorie. Non sono soluzioni complicate, ma vanno strutturate per tempo, valutando il quadro civilistico complessivo e in particolare i diritti dei legittimari. Un conto cointestato improvvisato, magari aperto vent’anni prima per facilitare un genitore anziano, è quasi sempre la peggior premessa per una successione ordinata.
Chi ha costruito un patrimonio significativo non può permettersi di lasciare al caso strumenti che, all’apparenza, sembrano semplici. La pianificazione patrimoniale non è una formalità: è il modo in cui ci si fa carico, mentre si è in vita, di una decisione che altrimenti i propri eredi pagheranno con anni di contenziosi.
Stefano Amadori | Private banker e consulente finanziario
Efpa European Financial Advisor (Efa)
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