Annata d’oro per il Marrone dell’Appennino Romagnolo

SARSINA. «Le rese sono state molto elevate, con calibri importanti e ottima qualità organolettica. L’annata 2026 sarà ricordata in maniera positiva per marroni e castagne». È molto soddisfatta Ombretta Farneti, coordinatrice dell’associazione Marrone dolce di Pieve di Rivoschio, realtà che raggruppa una trentina di produttori di marroni nell’Appennino cesenate. «A parte qualche attacco dell’insetto Cydia, l’annata può essere definita perfetta - continua Farneti - da tutti i punti di vista. Noi siamo un piccolo gruppo di castanicoltori, ma ci mettiamo il cuore. Presidiamo il territorio e manteniamo viva la nostra vallata. Ora, anche grazie al Bando promosso dalla regione Emilia Romagna, diversi di noi possono ottenere piccoli contributi per recuperare vecchi castagneti abbandonati».

Il prezzo dei marroni venduti dai produttori di Pieve di Rivoschio ha oscillato fra 5 e 8 euro/kg, a seconda della qualità. «Si è trattato di ottime valutazioni, anche perché le rese sono state molto buone. Abbiamo venduto tutto il prodotto nelle sagre organizzate localmente e tramite le attività di ristorazione del territorio. Dal prossimo anno ci fregeremo del marchio regionale Marrone dell’Appennino Romagnolo e questo contribuirà a rafforzare le nostre produzioni».

La zona di produzione del “Marrone dell’Appennino Romagnolo” comprende l’intero territorio collinare e montano dei Comuni delle provincie di Ravenna e Forlì - Cesena: Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio, Brisighella, Castrocaro Terme, Modigliana, Dovadola, Meldola, Predappio, Montiano, Tredozio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Civitella di Romagna, Portico e San Benedetto, Galeata, Mercato Saraceno, Borghi, Sogliano al Rubicone, Premilcuore, Santa Sofia, Bagno di Romagna, Sarsina e Verghereto.

L’indicazione geografica “Marrone dell’Appennino Romagnolo” è riservata ai frutti allo stato fresco, ai frutti essiccati e sgusciati interi, ai frutti essiccati e sfarinati, ai prodotti derivati con il processo di trasformazione e a quelli della specie Castanea Sativa Mill. (castagna europea) che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

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