Diritti contribuente: apertura valigetta e mancata informazione

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L’ art. 52, comma 3 DPR 633/72 è una norma particolarmente significativa per il contribuente e di cui non tutti ne conoscono il contenuto. Essa prevede che in sede di verifica fiscale: “È in ogni caso necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all’articolo 103 del codice di procedura penale”.

Ci si chiede allora se, in caso di apertura della valigetta reperita in sede di accesso, la mancanza di autorizzazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 52, comma 3, possa essere superata dal consenso prestato dal titolare del diritto; se, nel caso in cui si dia risposta positiva alla prima questione, il consenso può dirsi libero ed informato anche qualora l’amministrazione finanziaria non abbia informato il titolare del diritto della facoltà, di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 2, di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi della giustizia tributaria; se, infine, l’eventuale inosservanza del suddetto obbligo di informazione ed il conseguente vizio del consenso del titolare del diritto comporti l’inutilizzabilità della documentazione acquisita in mancanza della prescritta autorizzazione.

Sulla questioni come sopraesposte, si dovranno pronunciare le Sezioni Unite, considerato che con ordinanza del 22 aprile 2021 n. 10664, la Suprema Corte ha rimesso ogni decisione.

Sul tema, infatti, si sono registrati orientamenti contrapposti. Il Supremo Collegio con sentenza n. 14701 del 2018 ha precisato che i “superiori principi non possono essere derogati per effetto della consegna spontanea della documentazione da parte del contribuente, ove si consideri che secondo questa Corte essa non può rendere legittimo un accesso operato al di fuori delle previsioni legislative”. A questo orientamento se ne contrappone uno “pro-fisco” che riconosce “legittima l’acquisizione di documentazione custodita all’interno di una borsa laddove l’apertura è avvenuta con l’autorizzazione di un dipendente dell’impresa in verifica e senza che sia stata sollevata alcuna contestazione specifica…” (sent. 24306/2018).

Le questioni citate sono di notevole rilievo considerato che l’esercizio dei poteri istruttorii è destinato ad incidere su posizioni soggettive del contribuente attinenti alla libertà personale, all’inviolabilità del domicilio e alla segretezza della corrispondenza.

In attesa che si pronuncino le Sezioni Unite le tematiche verranno approfondite ad un incontro organizzato da AIGA di Rimini e CAT Romagna che si terrà in data odierna a Coriano c/o Podere Bianchi (iscrizione obbligatoria) e al quale interverranno, oltre a chi scrive: l’Avv. Fabio Falcone, Presidente dell’Associazione CAT Romagna, l’avv. Roberto Brancaleoni, Presidente degli Avvocati di Rimini, il Dott. Fillippo Ricci, Vice presidente Fondazione ODCEC; la tavola rotonda sarà moderata dal Dott. Fabio Fraternali, docente Unibo - Campus Ravenna.

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