Deducibili nonostante sia diverso il luogo della prestazione

Archivio

C on l’ordinanza n. 9424.2021, emessa il 16 dicembre 2020 e depositata il 9 aprile 2021, la Corte di Cassazione, facendo proprio il principio secondo il quale “la sostanza prevale sulla forma”, ha stabilito che un costo può e deve considerarsi regolarmente deducibile ai fini delle imposte dirette, nonché detraibile ai fini IVA, nonostante il luogo di esecuzione della relativa prestazione sia diverso da quello formalmente indicato in fattura. Nella fattispecie in esame l’Amministrazione finanziaria aveva contestato al contribuente accertato addirittura l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sostenendo che nel luogo di esecuzione della prestazione indicato in fattura in realtà non risultava essere mai stato svolto alcunché. Il contribuente nei cui confronti era stata indirizzata la contestazione erariale si era difeso sostenendo che le prestazioni in questione erano state effettivamente rese e, di conseguenza, non potendosi certamente assumere come materialmente inesistenti, ben avrebbero potuto legittimare il relativo utilizzo ai fini fiscali, nonostante il luogo di esecuzione fosse in effetti diverso da quello indicato in fattura. Tale principio era stato condiviso sia in primo grado che in appello, dove la parte aveva ampiamente documentato la realità e l’effettività delle prestazioni definite inesistenti dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. L’Amministrazione finanziaria impugnava in Cassazione la decisione ad essa sfavorevole, sostenendo che i giudici non avevano ben rappresentato (in motivazione) la ratio e quindi il fondamento della loro decisione. Secondo i giudici di legittimità, invece, i giudici dell’appello avevano ben e ragionevolmente deciso in ordine al caso sottoposto al loro esame, evidenziando che, contestando l’inesistenza oggettiva di una determinata operazione, il Fisco è onerato a fornire prova di ciò, non potendosi, tuttavia, limitare (come è accaduto nel caso in esame) a sostenere che la prestazione riferita al costo assolto sia stata resa in un luogo diverso da quello indicato in fattura, in quanto ciò che rileva ai fini della deducibilità del costo, e della detraibilità dell’IVA, è l’effettività della prestazione e, ovviamente, l’inerenza della stessa alla attività economica del soggetto che lo ha sostenuto. La sentenza in esame è certamente interessante, e, se vogliamo, “confortante”, tenuto conto dell’approccio evidentemente sostanzialistico ivi rinvenibile, che lascia ben sperare per il futuro, e, quindi, sulla possibilità di poter far valere diritti di natura fiscale a prescindere dall’esistenza di eventuali irregolarità formali, che, evidentemente, non possono essere “sanzionate” oltremisura e quindi in maniera spropositata e sproporzionata, addirittura ancorando ad esse ipotesi di inesistenza oggettiva delle prestazioni commissionate e pagate (con tutto ciò che ne consegue in termini di parallela contestazione penale, atteso che l’uso di fatture per operazioni inesistenti rappresenta un reato, disciplinato dall’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000), laddove l’effettività delle stesse risulti palesemente agli atti.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui