Coronavirus Ravenna Fase 2, cosa si può fare e cosa no

Ravenna

RAVENNA. In attesa di capire più nel dettaglio cosa sarà possibile e cosa no dal 4 maggio prossimo, al momento restano in vigore le misure più restrittive.

Divieto di assembramento

Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di tale divieto.

Spostamenti

Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti (in attesa di un chiarimento da parte del Governo sull'esatta definizione di “congiunti”) purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.

Salute, quarantena e isolamento

Chi ha sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) deve rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Misure igienico sanitarie

Resta valido l'invito a lavarsi spesso le mani, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, evitare abbracci e strette di mano, mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro, praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie), evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. Fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Mascherine

Ai fini del contenimento della diffusione del virus covid-19 è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere usate mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Parchi

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di tale divieto e della distanza di sicurezza Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse.

Attività ludica o ricreativa all'aperto, attività sportiva, attività motoria

Sono vietate le attività ludiche o ricreative all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Eventi sportivi e allenamenti

Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da covid-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Paralimpico e dalle rispettive Federazioni in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Coni ovvero del Cip, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

Manifestazioni, eventi e spettacoli

Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro (nella tarda serata di ieri, in una nota della presidenza del Consiglio si è fatto fa sapere di aver preso atto della posizione della Cei e si è assicurato che "nei prossimi giorni sarà elaborato un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza").

Cerimonie civili e religiose

Sono sospese le cerimonie civili e religiose (nella tarda serata di ieri, in una nota della presidenza del Consiglio si è fatto fa sapere di aver preso atto della posizione della Cei e si è assicurato che "nei prossimi giorni sarà elaborato un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza"); sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Luoghi della cultura

Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Palestre, piscine, centri sportivi e ricreativi

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Attività commerciali al dettaglio

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività): ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati, commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4), commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione, commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, farmacie, commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale, commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono, commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, commercio al dettaglio di libri, commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Ristoranti e bar

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

In Emilia Romagna (tranne che nel territorio di Piacenza) una ordinanza regionale del 24 aprile prevede già dal 27 aprile il ritorno alla vendita di cibo da asporto (take away) da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte di attività artigianali (ad esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio) ma solo dietro ordinazione on-line o telefonica e quindi in maniera contingentata, per evitare assembramenti fuori e la presenza di non più di un cliente dentro il locale. Negli esercizi attrezzati, il ritiro potrà avvenire anche dall’auto. L’ordinazione non potrà in alcun modo essere consumata sul posto. La vendita del cibo da asporto resterà comunque vietata agli esercizi e alle attività che si trovano in aree o spazi pubblici in cui è vietato o interdetto l’accesso.

Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Servizi alla persona

Sospese le attività di parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori. Aperti lavanderie e tintorie (industriali e non), servizi di pompe funebri e attività connesse.

Altri servizi

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

In Emilia Romagna (tranne che nel territorio di Piacenza) un'ordinanza regionale del 24 aprile consente da lunedì 27 aprile il via libera all'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura - ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

Ulteriori disposizioni in materia di disabilità

Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

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