Cesenatico, respinto il ricorso della Farmacia San Pietro ma fa appello e si va al Consiglio di Stato

Cesenatico

Ci sono voluti 5 anni ma alla fine l’esito è arrivato e, almeno in primo grado, ha dato torto alla titolare della farmacia San Pietro che ha deciso di fare appello al Consiglio di Stato. Continua quindi lo scontro tra la titolare della Farmacia San Pietro, la più recente delle “sedi farmaceutiche” aperte su disposizione del Comune. La contesa riguarda la “Pianta organica delle farmacie” approvata dal comune nel 2020 identica a quella del 2018, e confermata tra l’altro anche nel 2022 e nel 2024, documento che secondo la titolare la penalizzerebbe ingiustamente.

L’agognata apertura

Era l’agosto del 2020 quando il sindaco Matteo Gozzoli tagliava il nastro della nuova farmacia a Ponente, la numero 7. Era un risultato a cui si arrivava dopo anni di tentativi andati a vuoto e di aste deserte. La zona era stata individuata sulla base di uno studio-proposta dell’Ordine dei Farmacisti. L’obiettivo era quello di dare seguito a quanto previsto dalle le 27 del 2012 che imponeva l’apertura di nuove farmacie rispetto a quelle già esistenti.

Bacino d’utenza

Nel ricorso al Tar la titolare della Farmacia San Pietro chiedeva di annullare le delibere di Giunta con cui ogni due anni il Comune ha confermato la pianta organica delle farmacie perché ritiene iniqua la distribuzione del bacino d’utenza teorico tra la sua farmacia e quella confinante: a lei sono assegnati 507 abitanti, mentre all’altra ne sono assegnati 2.654

Sede straordinaria

Uno dei punti su cui si è espresso il tribunale amministrativo è se la farmacia di Ponente sia da considerarsi una sede ordinaria o straordinaria. Nella memoria difensiva presentata al Tar, la titolare della Farmacia San Pietro, ha sostenuto che la sua è una sede ordinaria e per questo anche nel suo caso dovrebbe applicarsi il criterio previsto dalla legge che prevede che il bacino d’utenza sia di 3.300 abitanti. Sul punto il Tar ha dato ragione al Comune di Cesenatico: la sede è straordinaria, perché questa era la natura delle aperture che prevedeva la legge 27 del 2012.

Interesse pubblico

Il Tar riconosce, infatti, che l’estensione territoriale della farmacia numero 7 è effettivamente molto più piccola delle altre, ma riconosce al Comune di aver agito nell’interesse della collettività. Quella apertura è nata infatti con l’obiettivo di migliorare la copertura del territorio, che in inverno conta in effetti pochi residenti, ma che nel periodo estivo vede un aumento della popolazione fino a 16mila persone. La zona inoltre, fa notare la sentenza della seconda sezione del Tar dell’Emilia Romagna, è limitrofa all’area centrale vicina ad altre attività commerciali e destinata a crescere dal punto di vista abitativo secondo il Pug.

La sentenza di primo grado

Di qui la decisione di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente a pagare al Comune e alla Farmacia confinante 2500 euro ciascuna, di spese processuali.

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