Cesena, dimentica il nome sull’assegno, si becca una multa di 2mila euro ma vince il ricorso contro Poste

Nei primi giorni del 2023 era andato all’ufficio postale dove aveva il proprio libretto deposito per trasferire su quel conto 15 mila euro prelevati da una banca. Ma il pensionato 83enne di San Giorgio protagonista di questa operazione, fatta perché quello sportello era più vicino a casa, aveva dimenticato di indicare sull’assegno il nominativo del beneficiario. È un obbligo di legge quando si muovo somme superiori a 1.000 euro e così il malcapitato si era visto rifilare per quella amnesia una sanzione di 2.005 euro, a seguito di una segnalazione che le Poste avevano fatto al Ministero delle Economie e delle Finanze.
L’anziano si è però rivolto ad Adoc Cesena, associazione dei consumatori associata alla Uil, ritenendo che non fosse giusto, perché l’addetto allo sportello non aveva prestato sufficiente attenzione nel controllare che l’assegno fosse corretto. E non aveva neppure avvisato l’interessato quando si era poi accorto della mancanza.
Il ricorso vinto
Si è battuta la via del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario e il collegio di Bologna presieduto da Tenella Sillani, dopo avere esaminato la vicenda, nelle settimane scorse ha dato pienamente ragione all’83enne. È stato disposto che Poste gli restituisca tutti i 2.005 euro e inoltre versi alla Banca d’Italia 200 euro, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente 20 euro, a titolo di rimborso della somma versata al momento della presentazione del ricorso.
I motivi della decisione
Giorgio Casadei, di Adoc, spiega che «all’atto del versamento, l’addetto allo sportello aveva completato l’assegno inserendo il luogo e la data, senza verificare l’assenza dell’indicazione del beneficiario». Precisa poi che «l’assegno era stato correttamente negoziato e il valore accreditato sul libretto» dell’anziano cliente. L’Arbitro Bancario Finanziario, ricordando «l’obbligo di diligenza dell’intermediario», ha fatto notare che «è di tutta evidenza che il titolo in questione non poteva essere negoziato alla luce della normativa vigente in quanto non conteneva il nominativo del beneficiario, e non si può perciò stesso imputare alla ricorrente di aver presentato il titolo non completo in tutte le parti, giacché la stessa avrebbe dovuto essere immediatamente avvertita dal personale che il titolo in questione non era negoziabile. Questa condotta è dovuta in base al principio di buona fede e correttezza cui deve essere improntato il rapporto contrattuale tra banca e cliente. L’intermediario, invece, per mano dell’operatore di sportello, ha completato parzialmente il titolo e lo ha negoziato, pur se carente del nominativo del beneficiario, senza minimamente avvisare la ricorrente dell’impossibilità di compiere l’operazione e della sanzionabilità della stessa, essendo tenuto ad effettuare comunque la segnalazione».
Per questa ragioni, alla fine, la sanzione pecuniaria amministrativa scattata è stata addebitata a Poste Italiane Spa.