Cesena, due "caporali" rottamano l'auto bloccata ma vengono assolti

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Nel 2016 i carabinieri di Borello fermarono un furgone che trasportava alcuni lavoratori, contestando l’irregolarità delle targhe del mezzo e sottoponendolo a fermo amministrativo. Fu quindi dato in custodia ad Hamid, amministratore di una cooperativa finita poi al centro delle cronache per un caso di caporalato sulle colline tra Borello e Mercato Saraceno. Ovviamente quel veicolo non poteva circolare fino all’eventuale revoca del provvedimento. In quel periodo fu fatto rottamare e per quel gesto il custode si è beccato un decreto penale di condanna di 7.500 euro. Stessa sorte per un altro imputato, Naji, anche lui con una certa familiarità con le aule giudiziarie per essere stato amministratore di fatto della già ricordata cooperativa. Quelle punizioni per 15.000 euro complessivi erano state comminate in alternativa alla reclusione, sulla base dell’articolo 334 del Codice Penale, relativo al danneggiamento o alla distruzione di cose messe sotto sequestro. I due condannati, assistiti dall’avvocato Alessandro Sintucci, hanno fatto però opposizione al decreto penale, facendo leva sul fatto che quello di cui si parlava era un atto differente dal sequestro, che finalizzato alla confisca e quindi all’acquisizione al patrimonio dello Stato. Proprio per questa ragione gode di una severa tutela da parte della legge. Il fermo è invece una misura amministrativa sanzionatoria, che ha una differente natura. L’avvocato Sintucci ha fatto in pratica valere il divieto di “analogia in malam partem”, cioè il principio giuridico per cui le norme non si possono applicare in senso peggiorativo al di fuori dei casi da esse stesse espressamente stabiliti. In questo caso - è stata la tesi difensiva accolta poi dal giudice Dora Zambelli (pubblico ministero era Marina Tambini) - si era inflitta una pena per un preciso reato (quella prevista appunto per “chi sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa e affidata alla sua custodia”), in riferimento a una vicenda che non rientrava in quella fattispecie. Perché il furgone rottamato era sottoposto a fermo, non a sequestro. Perciò i due condannati sono stati assolti, con la formula “perché il fatto non sussiste”.

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