CERVIA. Procedere “senza ulteriore ritardo” al varo delle gare per le concessioni demaniali. Questo l’invito al Comune di Cervia, in provincia di Ravenna, che arriva dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato dopo il parere motivato deliberato nella riunione dello scorso 22 ottobre e pubblicato in bollettino ieri, lunedì 2 febbraio, sulla proroga fino a maggio 2027. Con una serie di precisazioni sui criteri per le gare e sugli indennizzi. L’”inerzia” del Comune di Cervia, che ha ritardato l’avvio delle gare per circa 250 connessioni al prossimo giugno per concluderle entro maggio 2027, per l’Authority “viola i principi generali a tutela della concorrenza”. La scelta infatti, si legge nel dispositivo, “si traduce in un riconoscimento della legittimità dell’occupazione del suolo demaniale” da parte dei precedenti concessionari, fino al mese di maggio 2027. “Ritardando l’applicazione della normativa eurounitaria e l’apertura alla concorrenza del mercato, impedisce di cogliere i benefici che sarebbero derivati dal compimento delle procedure a evidenza pubblica”. Come ricorda l’Authority, “sia il giudice nazionale che quello europeo hanno affermato l’obbligo di procedere con gare a evidenza pubblica”. Dunque il Comune di Cervia “piuttosto che rimanere inerte e prorogare ulteriormente di fatto la durata delle concessioni avrebbe dovuto procedere allo svolgimento di procedure a evidenza pubblica finalizzate a nuovi affidamenti, nel rispetto dei princìpi di concorrenza, equità, trasparenza e non discriminazione”. E sono infondati, chiosa Agcm, gli “argomenti addotti dal Comune a giustificazione del mancato avvio delle gare, fondati sulla numerosità delle concessioni da gestire e sulla necessità di risolvere indefinite problematiche sottostanti”.
Senza dimenticare, aggiunge, che “il vigente testo della legge 118 del 2022 prevede un evidente favore nei confronti dei soggetti titolari di concessione, in relazione tanto ai criteri di valutazione delle offerte, quanto alla previsione di un indennizzo per il concessionario uscente, ponendosi anche sotto tale aspetto in contrasto con i princìpi della libera concorrenza, con conseguente obbligo di disapplicazione dalla normativa nazionale e di indizione di procedure rispettose dei principi concorrenziali”. Nello specifico delle gare, per l’Autorità vanno previste “forme procedimentali di avvio d’ufficio piuttosto che su istanza di parte”. Dato che l’evidenza pubblica deve “assicurare la par condicio tra i soggetti potenzialmente interessati”. E “un reale ed effettivo confronto competitivo”. Nei criteri di valutazione, inoltre, “mancata considerazione dell’esperienza e professionalità acquisita nello svolgimento di attività extra-concessione” e “valorizzazione eccessiva dell’attività svolta in concessione” possono creare “significative restrizioni della concorrenza”. Infatti tali requisiti “possono risultare ingiustificatamente restrittivi, privi dei connotati di necessità e proporzionalità, nonché idonei a integrare una preferenza in favore di operatori già attivi nel mercato”. L’indennizzo va invece circoscritto al concessionario uscente solo nei casi di “tutela del legittimo affidamento del medesimo concessionario e comunque limitatamente al valore di eventuali investimenti da questo effettuati e non ancora ammortizzati, per i quali non è possibile la vendita su un mercato secondario”.
Come conclude l’Authority, “il comportamento inerte” del Comune di Cervia e la “proroga di fatto accordata” sono “in contrasto con le norme a tutela della concorrenza e del mercato e i principi concorrenziali”. L’Ente dovrà comunicare ad Agcm le iniziative adottate per rimuovere le violazioni.