Cervia, morì finendo nel canale con la minicar, Comune condannato: “Servivano le barriere”

Cervia
  • 08 maggio 2026

Era morto finendo nel canale della Cupa con la sua minicar. Era il 14 gennaio del 2020 quando il ragazzo, Lorenzo Forte, 17 anni, perse la vita in un tragico incidente rincasando da uno stage. A distanza di oltre sei anni da quei fatti il Comune di Cervia è stato condannato al risarcimento per la famiglia del giovane. Secondo il giudice, nel tratto di strada percorso dalla minicar, via Nullo Baldini, avrebbe dovuto esserci un guardrail.

A costituirsi in giudizio erano stati i parenti del ragazzo a cui il giudice civile ha riconosciuto un risarcimento complessivo di circa 345mila euro cui dovrà far fronte l’Amministrazione cervese. Inizialmente ad essere tirata in causa era stata la Provincia ma la strada in cui è avvenuto l’incidente era stata da tempo declassata a comunale, come rappresentato dallo stesso ente di piazza Caduti. Subito dopo l’incidente, del resto, la famiglia aveva criticato l’assenza di barriere protettive, devolvendo le offerte avute in beneficenza al funerale agli enti locali per l’installazione delle stesse. Oggi, come sottolineato anche dalla sentenza firmata dal giudice Elisa Romagnoli e depositata a inizio marzo, quelle barriere sono presenti.

Secondo quanto ricorda il Tribunale nella sua decisione, il giovane viaggiava a una velocità non adeguata alla curva - stimata tra 36 e 43 km/h, mentre la curva poteva essere affrontata in sicurezza a circa 34-36 km/h - e per questo gli è stato attribuito un concorso di colpa del 30%. Il 70% di responsabilità, tuttavia, viene attribuito all’ente comunale. Secondo il Tribunale, dal punto di vista civile la responsabilità principale del sinistro è del Comune di Cervia, proprietario della strada, che «avrebbe dovuto installare una tipologia di barriera adeguata a proteggere i veicoli dalla fuoriuscita dalla sede stradale». Il giudice richiama la normativa sulla sicurezza stradale e sottolinea come quel tratto rientrasse tra le “zone da proteggere”, per la presenza del canale e del forte dislivello laterale. Decisiva anche la consulenza tecnica disposta nel processo, secondo cui «se tale barriera fosse stata presente la stessa avrebbe contenuto il veicolo, reindirizzandolo nella sede stradale». Il Comune aveva contestato questa interpretazione, ritenendo in sostanza che anche con la presenza del guard rail il giovane non si sarebbe salvato. In prima istanza aveva anche contestato la propria competenza, essendo il canale di proprietà statale e gestito dal Consorzio di Bonifica. Ma il giudice ha respinto questa interpretazione: «La custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale».

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