Bellaria, revocate tre concessioni balneari, ma il Tar le restituisce

Mentre rimane aperta la questione delle concessioni demaniali marittime dopo lo stop alla proroga al 2033 e anticipata al 2023, tra i titolari degli stabilimenti della Romagna c'è chi si vede restituire la concessione scaduta e revocata dal Comune. Il Tar dell'Emilia-Romagna, infatti, con sentenze pubblicate giovedì scorso, dopo la Camera di consiglio del 9 novembre, accoglie i ricorsi presentato da tre stabilimenti di Bellaria-Igea Marina. E annulla dunque l'atto del comune di attuazione della scadenza naturale della concessione riconsegnando dell'area demaniale marittima; così come ogni altro "connesso e conseguente". Per tutti e tre i casi, la concessione demaniale marittima era stata prorogata fino a fine 2020. Come spiega uno dei ricorrenti, alla data di scadenza il Comune ha in un primo momento concesso la proroga di 15 anni in base a una serie di linee di indirizzo da rispettare, introducendo così "un procedimento amministrativo e requisiti aggravati". Tra questi la corrispondenza tra stato dei luoghi e quello concessionato; mancata pendenza di procedimenti; regolare pagamento. Il Comune, alla base dell'atto di riconsegna dell'area demaniale marittima, mette proprio i mutamenti dovuti a una serie di strutture come wc e spogliatoi per i quali aveva concesso il permesso di costruire in deroga, ma che sarebbero da rendere come erano in origine.

I ricorsi, per i quali l'amministrazione comunale aveva richiesto, senza successo, il rinvio del dibattito in quanto la questione della disapplicazione della proroga automatica non era ancora stata chiarita, censurano le linee di indirizzo del Comune che introdurrebbero "indebitamente requisiti aggiuntivi per il riconoscimento della proroga spettante ex lege".

Come ricordano le tre sentenze del Tar, il diritto dell'Unione europea impedisce che le concessioni siano prorogate "in modo automatico e generalizzato, in assenza di un procedimento di pubblica selezione". Dunque la proroga automatica "deve essere disapplicata" e "neppure l'eccezionalità dell'emergenza sanitaria", altra questione sollevata dal Comune, "legittima a rievocare" tale sistema. Come "periodo congruo rispetto all'esigenza funzionale di espletare le gare e di evitare il significativo impatto economico e sociale che altrimenti deriverebbe dall'improvvisa decadenza dei rapporti concessori in essere" è stato individuato l'intervallo fino al 31 dicembre 2023. Tuttavia, proseguono le sentenze, l'atto di revoca del Comune di Bellaria-Igea Marina non invoca "in alcun modo" l'obbligo di espletare la gara pubblica, con le linee di indirizzo per la proroga basate sulla "coincidenza dello stato di fatto con quanto assentito con i titoli pregressi". L'Ente locale "deve avviare le procedure selettive, negando la proroga", ma nei casi oggetto di ricorso "le pur rilevanti questioni comunitarie restano sullo sfondo in quanto l'atto si diffonde sulla sola presenza di opere non autorizzate": secondo i giudici "la ragione invocata per disporre la cessazione degli effetti del rapporto concessorio non è in alcun modo prevista dal legislatore ed è anche frutto di travisamento", dato che c'era il titolo abilitativo in deroga: i nuovi manufatti "risultano assentiti con provvedimento espresso".

Insomma, se è certo che la proroga automatica non è consentita dalle norme comunitarie, i tre casi vanno collocati nell'ambito generale delle concessioni rinnovate "illegittimamente ex lege" fino a fine 2023. Per tutti e tre il Comune deve corrispondere 3.500 ero a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.

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