Bagnacavallo, il Tar respinge il ricorso di Natura Nuova sui contributi regionali

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É del tutto regolare la graduatoria del bando del 2016 attraverso il quale la Regione Emilia-Romagna eroga contributi alle imprese agricole a agroalimentari per "investimenti in immobilizzazioni materiali". Per il suo annullamento ha presentato ricorso il consorzio Natura Nuova, atto che il Tar regionale ha respinto nella seduta della camera di consiglio dello scorso 20 gennaio.

La vicenda

Il Consorzio nel 2016 fa richiesta di contributo per un intervento volto al potenziamento, ammodernamento tecnologico e diversificazione produttiva dei propri impianti di produzione di purè di frutta fresca biologica e di proteine vegetali nel Comune di Bagnacavallo,. Ma si piazza al 14esimo posto della relativa graduatoria e dunque rimane a bocca asciutta. Da qui la richiesta di annullamento "violazione dei principi generali del favor partecipationis e del soccorso istruttorio", così come dei principi di imparzialità, buon andamento, proporzionalità della Pa e a tutela del legittimo affidamento del privato. Nel merito Natura Nuova sostiene che il 14esimo posto deriva "essenzialmente" dal "mancato e illegittimo" riconoscimento di due punti previsti dal bando per il possesso del requisito "rating di legalità delle imprese". Possesso documentato "solo in data successiva alla presentazione della domanda", ma di cui "sostiene di essere stata sempre in possesso". A pesare sul risultato, inoltre, ci sono anche i cinque punti non assegnati, come doveva essere, per il possesso del requisito "Interventi funzionali a migliorare l'efficienza energetica". 

La controparte

Si è costituita in giudizio, quale parte controinteressata, l'azienda Fruttagel, da un lato per il respingimento del ricorso, dall'altro per impugnare lei stessa la classifica in quanto non le sono stati riconosciuti i cinque punti sempre per il possesso del criterio "Interventi funzionali a migliorare l'efficienza energetica" riguardo ad un impianto fotovoltaico realizzato dalla stessa. Per quanto riguarda il ricorso principale, secondo i giudici è "infondato" dato che la società ha presentato la certificazione di rating di legalità in data successiva alla presentazione della domanda e alla scadenza del relativo termine per la presentazione di tale documentazione espressamente previsto dal bando. Insomma la certificazione deve essere già in possesso al momento della domanda e da qui "la piena legittimità del mancato riconoscimento del relativo punteggio e della collocazione della ricorrente al 14esimo posto". Inoltre, prosegue la sentenza, non si può invocare il principio del favor partecipationis, tenuto conto che si impone all'amministrazione erogante contributi pubblici il necessario rigore circa il rispetto dei termini di presentazione della domanda e della relativa documentazione. E nemmeno l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

In merito ai cinque punti per "Interventi funzionali a migliorare l'efficienza energetica", Nuova Natura ritiene di averne diritto sia per il progetto di un nuovo impianto fotovoltaico sia per quello già realizzato che garantiscono, come da bando, un risparmio energetico maggiore o pari al 25%.

La sentenza

 In realtà, precisano i giudici, il possesso del requisito riguarda solo gli impianti di nuova realizzazione, che da soli devono dunque assicurare un taglio di un quarto dei cosnsumi. "È evidente pertanto che l'attribuzione di cinque punti premia unicamente l'impresa che realizzi un nuovo impianto che da solo soddisfi tutti i requisiti richiesti, con esclusione di attribuzione di alcun punteggio a impianti già esistenti". Così il ricorso di Nuova natura viene respinto e ne consegue l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse per quello di Fruttagel. Il Tar condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, 6.000 euro oltre accessori di legge, da dividersi equamente tra Regione e Fruttagel.

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