Associazione non riconosciuta: quale la responsabilità dell’ex legale rappresentante?

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Ove l’assemblea di un ente, opportunamente convocata, deliberi l’estinzione e la liquidazione della stessa associazione, secondo le modalità previste dallo statuto, occorre distinguere tra il caso di un’associazione riconosciuta da quella non riconosciuta, atteso che solo in quest’ultimo caso l’ente si estingue immediatamente. Come conseguenza dell’evento estintivo dell’ente, tra l’ex rappresentante e/o associato e lo stesso ente “cessato” viene ad estinguersi ogni qualsivoglia rapporto di mandato e rappresentanza organica; tuttavia, occorre prestare particolare attenzione in ordine a contenziosi pendenti, nonché alle modalità di accertamento dei debiti sociali ancora insoddisfatti. Per quanto concerne i contenziosi pendenti, la liquidazione, con conseguente cessazione dell’ente collettivo, non comporta la cessazione della materia del contendere. Vero è che a seguito dell’estinzione, la legittimazione passiva dell’ente viene ad escludersi, e l’associazione non potrà essere destinataria di nessuna notificazione di un atto impositivo. Il provvedimento amministrativo notificato al soggetto estinto dovrà pertanto ritenersi inesistente. Occorre allora chiedersi se nei confronti degli ex associati e, in particolare, nei confronti della persona che abbia ricoperto la carica di rappresentante legale dell’associazione, possa essere legittimamente fatta valere una pretesa fiscale. L’articolo 38 cod. civ. stabilisce che, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune, ovvero, nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. A tal riguardo, dai recenti arresti della Cassazione, l’indefettibile approdo interpretativo consente di sostenere che colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non deve aprioristicamente essere individuato in colui che la rappresenta. La previsione dell’articolo 38 cod. civ. va rapportata al diverso concetto di attività negoziale, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione (cfr., Cassazione, ordinanza n. 12473 del 17.06.2015). Per quanto specificamente attiene alla responsabilità nei confronti dell’erario, occorre evidenziare che solo gli atti concreti di gestione e di definizione dei rapporti tributari (cfr., Cassazione civile, sez. trib., sentenza n. 16344 del 17.06.2008; Cassazione civile, sentenza n. 19488 del 10.09.2009) possono acclarare la responsabilità personale e solidale del rappresentante legale di un’associazione non riconosciuta da parte dell’ente impositore. In tale contesto risulta comunque utile rammentare che secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 25451 del 21.09.2021) “è valido l’avviso di accertamento intestato ad un’associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non potendosi più esperire l’azione direttamente nei confronti dell’associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell’associazione medesima. Sicché l’atto deve essere notificato all’ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale “successore” dell’associazione, con conseguente irrilevanza dell’intestazione dell’atto all’associazione cessata”. * Associato alla Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

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