Valida la cartella di pagamento notificata agli eredi beneficiati

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di FABIO FALCONE

Deve considerarsi valida la cartella di pagamento emessa nei confronti degli eredi del contribuente che hanno accettato l’eredità con beneficio d’inventario, atteso che i successori restano destinatari della pretesa impositiva del Fisco nei limiti del valore del patrimonio ricevuto.

È questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 25459/21 del 21 settembre scorso, che ha respinto il ricorso di due fratelli. I contribuenti, impugnando le cartelle di pagamento ad essi notificate, ne avevano contestato la legittimità, in quanto la sottesa pretesa erariale riguardava un loro parente la cui eredità era stata accettata con beneficio di inventario.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso rilevando che si trattava di imposte dovute dal defunto e non reclamabili nei confronti degli eredi che avevano accettato con beneficio di inventario.

La Commissione tributaria regionale ribaltava l’esito del giudizio di primo grado, stabilendo che l’accettazione beneficiata non fa venir meno l’obbligazione dell’erede intra víres, in quanto l’erede accettante beneficiato rimane erede, benché nei limiti del patrimonio ereditario e diviene destinatario della pretesa impositiva nei limiti del valore dell’asse ereditario oggetto di accettazione beneficiata.

I giudici di secondo grado, accogliendo l’appello del Fisco, invitavano tuttavia quest’ultimo a rideterminare correttamente la pretesa erariale, che, come visto, per ciascun erede non avrebbe potuto eccedere il valore dell’asse ereditario oggetto di accettazione beneficiata. I contribuenti ricorrevano in Cassazione, ma il relativo ricorso veniva respinto, in quanto i giudici di legittimità, confermando quanto statuito in appello, evidenziavano che l’accettazione beneficiata non può comportare l’annullamento delle cartelle di pagamento, ma unicamente comportarne la validità delle stesse nei limiti del patrimonio ereditario oggetto di accettazione beneficiata.

Si tratta di una indicazione certamente utile per quanti si trovino o potranno trovarsi nella condizione di dover accettare una eredità con beneficio di inventario. Può accadere, infatti, che l’Amministrazione finanziaria reclami nei confronti degli eredi il pagamento dell’intero debito erariale accumulato dal de cuius, nonostante l’accettazione con beneficio d’inventario. Ebbene, in questi casi si può contestare tale pretesa, non già per ottenerne l’integrale annullamento, bensì al fine di determinare e delimitare il debito effettivamente riferibile a ciascun erede beneficiato.

* Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

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