Rimini. Stupri, il legale delle vittime: "Butungu parlava italiano"

Guerlin Butungu parlava e comprendeva l’italiano, e né lui, né i difensori, hanno mai chiesto l’assistenza di un interprete, ragion per cui l’istanza di revisione del processo verrà probabilmente dichiarata inammissibile.
È questa, in estrema sintesi, la posizione su cui si assesta Maurizio Ghinelli, avvocato di parte civile privata, la coppia di fidanzati polacchi, e pubblica, il Comune di Rimini, nella vicenda processuale scaturita dai brutali “stupri di Miramare”, accaduti nella notte tra il 26 e il 27 agosto del 2017.
«A fronte delle comunicazione apparse sulla stampa in merito a un’imminente presentazione alla Corte d’appello di Ancona di un’istanza di revisione processo – spiega l’avvocato – preciso che Butungu ha partecipato personalmente alle udienze senza mai richiedere né la traduzione degli atti, né tanto meno la nomina di un interprete, poiché aveva dichiarato di parlare e comprendere lingua italiana. Inoltre, il 5 settembre 2017, nel carcere di Rimini, Butungu era stato interrogato dal gip Cantarini per la convalida del fermo e il verbale firmato dall’allora indagato precisava “si dà atto che l’indagato parla e comprende la lingua italiana”». Anche in udienza, Butungu, assistito dai difensori «chiedeva personalmente di essere ammesso al processo con rito abbreviato, senza richiedere interprete, né traduzione degli atti». Da queste circostanze, afferma il legale, «si deduce chiaramente che l’indagato comprendeva lingua italiana». Inoltre, anche eccependo la mancata nomina di interprete o traduzione degli atti, «il tipo di nullità che si verifica – sottolinea – non è una nullità assoluta, e sarebbe dovuta essere contestata. Cosa che Butungu non ha mai fatto, né in appello, né in Cassazione». Anche la richiesta del rito abbreviato l’avvocato ricorda avere «un effetto sanante di un’eventuale nullità che peraltro non esiste». «Ciò premesso – conclude – ritengo che una richiesta di revisione basata su tale motivo sarebbe manifestamente inammissibile per violazione dell’art 630 del codice di procedura penale».