Rimini. Sangue prelevato senza avvocato: ubriaco salva la patente


Che fosse al volante ubriaco quando ha schiantato l’auto contro un palo della luce e ferito i passeggeri che viaggiavano con lui era un fatto inconfutabilmente accertato dai risultati degli esami del sangue eseguiti subito dopo il suo arrivo in ospedale. Una certezza che il Gip del Tribunale di Rimini ha tradotto in una condanna ad un mese e 10 giorni di reclusione e 1.600 euro di ammenda per guida in stato di ebbrezza. Con la pena accessoria della sospensione per un anno della patente, un disastro per il 36enne che si guadagna la vita come autista per un corriere. Una sentenza “mite” ottenuta grazie al rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena.

Secondo round

Per il suo difensore l’avvocato Paolo Ghiselli, però, il caso era tutt’altro che chiuso per cui ha presentato ricorso in appello. Il legale, infatti, in sede dibattimentale aveva sostenuto che l’esame incriminante dovesse essere ritenuta una prova non valida. Il motivo? Nessuno aveva informato il suo assistito che poteva essere affiancato da un avvocato di sua fiducia durante il prelievo del sangue. Questo perché l’esame non aveva lo scopo di indirizzare le cure. Serviva esclusivamente come fonte di prova per la polizia giudiziaria. Tesi accolta in pieno dai giudici di secondo grado che hanno assolto l’automobilista «perché il fatto non sussiste». Assoluzione chiesta anche dalla Procura generale.

La motivazione

La seconda sezione della Corte d’Appello di Bologna (presidente Passarini, consigliera Silvestrini) scrive come l’eccezione sollevata dall’avvocato Ghiselli oltre ad essere «stata fatta con tempestività» perché già «proposta fin dall’atto di opposizione a decreto penale con contestuale istanza di definizione del processo con rito abbreviato è anche fondata nel merito». E ribadisce quanto sostenuto dal difensore durante il processo a Rimini. Ovvero «che non sono utilizzabili gli esiti delle analisi ematiche per violazione della disciplina dettata dall’articolo 114 dispositivo attuativo del Codice di procedura penale in quanto il prelievo ematico non è avvenuto nell’ambito di un trattamento sanitario e non risulta che l’appellante sia stato informato della garanzia di potersi far assistere da un difensore di fiducia». E questo rappresenta «una nullità di ordine generale e l’eccezione di nullità va accolta».

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui