Ravenna, area camping Bisanzio: la Cila perde il ricorso al Tar

La società Cila perde il ricorso al Tar dell'Emilia-Romagna per l'annullamento del diniego di proroga della concessione dell'area demaniale del camping Bisanzio di oltre 20.000 metri quadrati adiacente al demanio marittimo nella riserva naturale "Pineta di Ravenna", per non avere proveduto a risistemare le strutture irregolari. E di conseguenza della gara indetta per trovare il nuovo gestore dello stesso campeggio. I giudici durante la camera di consiglio dello scorso 21 aprile respingono il ricorso presentato e condannano la parte ricorrente a un risarcimento di 2.000 euro. La società aveva sottoscritto con il ministero delle Politiche agricole nel novembre 2008 l'atto di concessione con decorrenza all'1 gennaio 2009 e possibilità di rinnovo. E sostiene che all'atto della sottoscrizione, il campeggio era già occupato dalle attrezzature non regolari oggetto della successiva contestazione. Contestazione arrivata il 22 maggio del 2014 secondo la quale molte attrezzature non erano in regola con la normativa regionale del turismo a mezzo caravan e case mobili, ed erano prive di autorizzazione ambientale.
Non rispettato l'ordine di ripristino del Corpo forestale, il 10 marzo 2016 veniva avviato il procedimento di risoluzione immediata della concessione con incameramento della fideiussione. Provvedimento eseguito coattivamente il 28 febbraio 2017. Dal canto suo la società sostiene che le contestazioni riguardano case mobili e di aver collaborato per la rimozione delle attrezzature entro il termine assegnato dal Comune.
Come si legge nelle sentenza di rigetto del ricorso, in primo luogo "la stipula di una convenzione non preclude all'autorità comunale l'esercizio del potere autoritativo di revoca in presenza dei relativi presupposti". Insomma "l'impegno assunto dall'amministrazione attraverso l'accordo non può risultare vincolante in termini assoluti". Inoltre la stessa convenzione prevede che il Corpo forestale "si riserva il diritto di rescindere la convenzione in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio ed in particolare per sopravvenute esigenze o per garantire la buona conservazione delle zone dove è radicata la pineta". E nel caso di specie "la situazione venutasi a creare è quella di una pluralità di opere abusive rispetto alle quali non ha trovato esecuzione l'intimazione, più volte emessa, a provvedere al ripristino".
Non solo: la convenzione prevede anche che "una sola inadempienza agli articoli ne comporta l'immediata risoluzione oltre all'incameramento della cauzione" ed è rimasto "platealmente inosservato lo scrupoloso rispetto dei vincoli ambientali previsti dal regime di area protetta". Senza dimenticare che il rinnovo tacito delle concessioni demaniali è stato bocciato dall'Unione europea e che nell'avviso della nuova gara "non sussiste alcun vizio di invalidità".