Lavoro sportivo: una riforma storica

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Il C.d.M ha approvato il testo del correttivo del D.Lgs. 36/2021. La riforma abroga sul nascere la figura dell’“amatore”, fattispecie introdotta dal vigente testo del D.Lgs. 36. Viene altresì soppresso l’“epico” art. 67, primo comma, lettera m, del Tuir. Dal prossimo 01/01/2023 l’arcaica figura del collaboratore sportivo, anche su impulso delle recenti, purtroppo contrarie, pronunce della Cassazione, sarà così definitivamente cancellata. Nel succitato C.d.M in via preliminare sono rappresentate le direttive della legge delega 86/2019, per le quali la prestazione lavorativa nello sport verrà attratta da un’accezione unica, la figura del “lavoratore sportivo”, aspetto comune sia nel mondo professionistico che in quello dilettantistico. Nel primo caso si tratterà comunque di lavoro subordinato. I lavoratori sportivi, dunque, saranno così ordinariamente individuati nella figure degli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara e dalle figure che, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, saranno da ritenersi come necessarie per lo svolgimento di una attività sportiva. Confermata la figura “Amministrativo Gestionale”, per coloro che si occupano, come già ora, a titolo oneroso, delle attività amministrative dei sodalizi sportivi. Lo stesso provvedimento include misure di semplificazione e di riduzione degli oneri contributivi e fiscali, per le prestazioni professionali. La quadratura del cerchio è la seguente: fino ad euro 5.000 di compensi annui, sarà applicata l’esenzione sia contributiva che fiscale, (precedentemente fissato in Euro 10.000,00). Da Euro 5.001 ad euro 15.000,00, invece, sarà dovuto il pagamento dei soli contributi. Al di sopra dei 15.000 euro si pagheranno tasse e previdenza. Coloro che percepiscono emolumenti sopra i 5.001 euro possono essere presumibilmente considerati come titolari di un effettivo rapporto di carattere lavorativo nello sport dilettantistico e, in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, deve essere garantita loro una copertura previdenziale e assicurativa. Per soggetti che percepiranno somme maggiori di euro 5.000,00 si porrà, in prima battuta, la necessità di inquadrare, sotto il profilo lavoristico, il rapporto. Questo, infatti, potrà essere di natura subordinata, non da escludersi aprioristicamente, e/o autonomo. Quest’ultimo sarà inquadrabile nell’esercizio di arti e professioni oppure nella collaborazione coordinata e continuativa. Per “facilitare” questo inquadramento, viene introdotta una presunzione in favore della collaborazione coordinata e continuativa, in tutti quei casi in cui l’attività sportiva sia di ridotta intensità, ossia non occupi più di 18 ore settimanali, al netto del tempo necessario per lo svolgimento dell’attività agonistica. Infine, degno di nota, la cancellazione del divieto assoluto di distribuzione degli utili per le SSD e ASD. Alle società di capitali sportivo dilettantistiche, che gestiscono impianti, viene concesso, al fine di poter attirare capitale privato d’investimento, di redistribuire fino all’ottanta per cento degli utili prodotti. Così il legislatore ha inteso consentire a detti enti di poter sostenere la svolta, in termini di aumento dei costi, derivanti dagli obblighi previdenziali ed assicurativi che riguarderà, per l’appunto, istruttori, tecnici e sportivi dilettanti.

*Associato alla Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

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