Lavoro sportivo dilettantistico: le nuove tutele previdenziali

Archivio

Quando si parla di prestazione di lavoro sportivo, con l’intento di conciliare la disciplina generale del lavoro subordinato con quella della collaborazione sportiva, si incorre inderogabilmente nell’ambiguità, tra la prestazione effettuata per finalità ludica nell’ambito dello sport, e la controprestazione lavorativa in quanto tale. Una breve cronistoria sulla materia del lavoro sportivo sarà utile per comprendere al meglio la normativa di favore in esame. Fino all’anno 2000, si vedeva riconosciuta come esente la fascia fino a dieci milioni di lire, e l’eccedenza qualificata come collaborazione coordinata e continuativa con conseguenti obblighi di carattere fiscale e previdenziale. La Legge 342/2000 ha quindi introdotto l’assoggettamento a ritenute fiscali solo per l’eccedenza degli allora euro 7.500, mentre nessuna imposizione era prevista dal lato previdenziale. Solo con il D.M. 15 marzo 2005 si è assistito al primo tentativo di riordino, per quel che attiene ai soggetti da iscrivere all’allora Enpals, oggi Inps. La disposizione in commento recava disposizioni circa l’“Adeguamento” delle categorie dei lavoratori da assicurarsi obbligatoriamente presso l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo. Si riteneva, dunque, che i compensi sportivi fossero erogabili, in formula negativa, solo ai soggetti che non svolgessero detta attività in via professionale e, comunque, con il conseguimento di un compenso marginale. Infine, non può non menzionarsi la circolare n. 1/2016 dell’INL, che di fatto ha espressamente rinviato al legislatore fiscale la regolamentazione dell’“emolumento sportivo”, etichettandolo quale “reddito diverso”, più precisamente con rinvio alla previsione dell’articolo 67, comma 1, lett. m, del Tuir. Dopo anni di relativa calma, la Corte di Cassazione, come un fulmine a ciel sereno, già dal secondo semestre del 2021, ha rimesso in discussione detta circolare, cassandola inderogabilmente, ed è tornata così la tesi del compenso sportivo per compensi solo “marginali” e come reddito diverso erogabile solo in presenza di attività non professionale.

Pare acclarato che il compenso per la prestazione sportiva dilettantistica non potrà più essere riconosciuto in termini sommari ed indiscriminati a tutti i collaboratori. A questo punto è evidente che il legislatore deve chiarire, senza esitazione alcuna, i propri orientamenti. Ove diversamente risultasse, entrerà in vigore il D.Lgs. 36/2021, Art. 25 e segg, che legittima, quale unica categoria, quella dei “lavoratori sportivi”. Alcuna dissomiglianza tra la figura del dilettante e del professionista con l’assoggettamento a tassazione come lavoratori subordinati e/o autonomi della gran parte degli attuali lavoratori sportivi. Inutile sottolineare il sovraccarico insostenibile conseguente all’applicazione delle ritenute previdenziali e fiscali sui loro compensi. Un breve cenno, in termini del tutto residuali, in quanto difficilmente applicabile, va all’art. 37 del D.Lgs sunnominato che ha previsto la categoria di “amatori” ai quali potranno essere riconosciuti compensi, ma solo fino a diecimila euro, in tal caso senza ritenute fiscali e previdenziali. Ma attenzione solo per “premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive”. Auspicabile, dunque, un celere intervento del legislatore, con lo strumento del decreto correttivo al D.Lgs. 36/2021. L’ipotizzato decreto, fermo restando l’ormai inderogabile necessità delle tutele per i lavoratori sportivi, dovrebbe prevedere inquadramenti ed adempimenti a basso impatto economico, non certo a somma zero, che inciderà comunque ulteriormente sulle società e associazioni sportive dilettantistiche, già falcidiate dal periodo pandemico e dall’aumento dell’energia. In effetti, il sottosegretario allo sport Vezzali, ha già istituito una commissione che ha dato luogo ad un tavolo di esperti i cui emendamenti sono ancora al vaglio delle competenti figure ministeriali. Essenzialmente, da quanto si è appreso, sarà prevista una fascia esente per tutti ed un successivo inquadramento previdenziale, assicurativo e fiscale sui compensi eccedenti detta fascia di esonero.

* Associato alla Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui