Cesena, duello legale per un'area edificabile: il Comune vince

Archivio

Variante di salvaguardia: il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar che aveva fatto tremare il Comune. Nel giudizio di secondo grado i giudici hannosancito che èlegittima la modifica della destinazione urbanistica di un’area della società “Caaf”, che svolge attività logistica a supporto dei trasporti. A suo tempo, come tanti comparti rimasti inattuati, anche quello, situato in via Assano, fu ritrasformato da edificabile ad agricolo. Una scelta che bloccò ogni possibile ampliamento su un terreno di 11.373 metri quadrati che la ditta aveva a disposizione, in aggiunta al compendio esistente, di 1.350 metri quadrati.

Il Tribunale amministrativo di Bologna, a cui si era rivolta la “Caaf”, aveva dato torto al Comune. Nella sua pronuncia aveva sostenuto che il giro di vite che l’amministrazione aveva deciso di fare nel 2013 era consentito solo su aree “vergini”, dove non era stata ancora avviata alcuna iniziativa imprenditoriale. Non era quindi possibile in quel contesto, dove è già insediata un’attività. Aveva inoltre osservato ce non erano state neppure proposte soluzioni alternative per consentire eventuali delocalizzazioni della stessa impresa. Queste tesi sono state contestate dal Comune davanti al Consiglio di Stato, facendo tra l’altro presente che in realtà la “Caaf” può continuare a operare anche senza effettuare quegli ampliamenti che erano stati previsti dal vecchio Prg ma che per dieci anni non erano mai stati fatti.

Alla fine, il Consiglio di Stato ha dato ragione all’amministrazione comunale, evidenziando che «le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da ampia discrezionalità» e perciò «sottratte al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità». Nel caso dell’area “Caaf”, i giudici di secondo grado non hanno riscontrato queste anomalia. Anzi, hanno ricordato che da uno studio che era stato fatto a Palazzo Albornoz era emerso che «le previsioni, sia produttive che residenziali, del Prg risalente al 2000 erano sovradimensionate rispetto alle reali esigenze insediative» e infatti erano state «solo in minima parte realizzate o in fase di realizzazione». Perciò lo stop a ulteriori cementificazione che fu dato con quella Variante di salvaguardia è stata ritenuta legittima.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui