Benefici prima casa per i residenti all’estero

L’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 956 – 2288/2021 riconosce i c.d. “benefici prima casa” per un residente nella Repubblica di San Marino, che acquista un immobile in Italia.
La vicenda.
Tizio, come detto, residente a San Marino ed iscritto all’A.I.R.E. nel gennaio 2020 acquista un immobile, allo stato grezzo, da destinare ad abitazione principale e chiede le agevolazioni “prima casa”. Tale immobile viene rivenduto nel marzo del 2021 e qualche giorno dopo Tizio acquista un altro immobile, situato in Italia, comprensivo di pertinenza, per il quale chiede, nuovamente, i benefici fiscali di cui sopra.L’Agenzia delle Entrate, accettando la tesi dell’istante, circa la non obbligatorietà di trasferire la residenza nel Comune in cui ha acquistato la nuova abitazione, chiarisce come segue.
La norma di riferimento è contenuta nel D.P.R. n. 131/1986, Testo unico in materia di registro e prevede, tra le condizioni per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, che l’immobile sia ubicato nel comune in cui l’acquirente ha la propria residenza, o la trasferisca entro diciotto mesi dall’acquisto. Per il cittadino emigrato all’estero, già con il primo acquisto, l’agevolazione spetta a condizione che l’immobile costituisca la prima casa nel territorio italiano.
La Circolare n. 38/E del 2005 ha chiarito che non è neanche necessario per l’acquirente stabilire la residenza, entro diciotto mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile. Dunque, altrettanto nel caso di riacquisto di altra abitazione nel territorio nazionale, non è necessario ottemperare all’obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale.
Il suddetto obbligo, unitamente a quello della residenza, non può essere richiesto ai cittadini che vivono stabilmente all’estero e che non possono adibire la casa acquistata ad abitazione principale. In buona sostanza, la ratio della norma è quella di riconoscere, per i soggetti che lavorano all’estero, l’esonero dal requisito della correlazione tra Comune di ubicazione dell’immobile e luogo di residenza.
* Vice Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna