Ambiguità nel riversamento del credito d’imposta

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Al fine di adempiere alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per “attività di ricerca e sviluppo”, così come previsto dall’art 5, c. da 7 a 12, del D.L. 21.10.2021, n.146, le imprese interessate dovranno, entro il 30.09.2022, riconsiderare criticamente, sotto il profilo tecnico, fiscale e documentale le attività che hanno originato il credito già utilizzato, ciò alla luce delle interpretazioni succedutesi nel tempo. Il provvedimento direttoriale dell’Agenzia del 1.06.2022 chiarisce definitivamente i termini e le modalità di applicazione della sanatoria in commento. L’adesione all’iter procedimentale consente così la regolarizzazione delle indebite compensazioni, qualora le stesse abbiano avuto origine dal credito d’imposta scaturente dalla disposizione “Ricerca & Sviluppo” limitatamente al quinquennio 2015-2019.

Pare davvero singolare che neppure il provvedimento di attuazione abbia chiarito a quale tipo di atto erariale ci si debba riferire: avviso di accertamento, di recupero oppure di liquidazione! Soprattutto, quali normative, in termini di decadenza, permangano a disposizione dell’Agenzia, per attestare la regolarità della procedura di “condono”. Non proprio chiaro, ancora, risulta l’effetto “tombale” che dovrebbe scaturire dalla procedura, in particolare sulle conseguenze, qualora il contribuente regolarizzi soltanto in parte le annualità e non già tutti i periodi di imposta, salvo prevedere l’applicazione di una sanzione pari al 30% e degli interessi nella misura di legge. Particolare attenzione va prestata per i crediti in compensazione superiori a 50.000 euro; qualora infatti l’Ufficio ritenesse inammissibile la domanda di sanatoria, il contribuente, di fatto, incorrerà in una vera e propria autodenuncia. Per quanto l’adesione esclude tassativamente il reato di indebita compensazione, l’Ufficio sarà ugualmente onerato a notiziare la Procura della Repubblica sulla commissione del reato.

In ogni caso, deve ritenersi respinta la regolarizzazione e così i suoi effetti ai fini della sanatoria, qualora il credito d’imposta usufruito in compensazione discenda dall’esito di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti. Pertanto, laddove gli Uffici, nell’esercizio dei propri poteri, successivamente alla presentazione dell’istanza, abbiano ad accertare in capo al contribuente una o più condotte, come sopra rappresentate, il contribuente decadrà dalla procedura e l’istanza non produrrà alcun effetto. L’Ufficio tratterrà le somme già versate a titolo di acconto sugli importi dovuti.

La valutazione di convenienza, ovvero il possibile rischio ove si decidesse di non aderirvi, rispetto all’immediato esborso di una somma agevolata, a parere di chi scrive, delinea alcuni elementi di dubbio che potrebbero rendere non così interessante l’adesione.

* Associato alla Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

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