Aliquota IVA agevolata sull’edificio ricostruito

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C on la sentenza n. 11028 del 27 aprile 2021 la Corte di Cassazione ha stabilito che qualora alla demolizione/ricostruzione degli edifici preesistenti consegua una diversità - ancorché solo - di sagoma tra gli edifici demoliti e quelli ri-edificati, quest’ultimi devono essere considerati non come un’opera di “ristrutturazione” dei preesistenti, ai sensi della Legge n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. d), quanto piuttosto come “nuova costruzione”.

Ne consegue che le prestazioni di servizi dipendenti dal contratto di appalto in virtù del quale sono state eseguite le attività demolizione e ricostruzione possono legittimamente godere dell’aliquota agevolata ai fini IVA del 4%, conformemente a quanto previsto dalla tabella A, parte seconda, n. 39, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972 (Testo Unico dell’IVA).

Adottando tale principio la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza d’appello sfavorevole emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Oggetto del contendere era un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società appaltatrice di opere edilizie, con il quale era stata contestata l’applicazione sulle prestazioni svolte da detta società dell’aliquota agevolata al 4%. Secondo l’Amministrazione finanziaria l’aliquota del 4% sarebbe stata riservata alla realizzazione di nuovi edifici, mentre, nel caso di specie, il contribuente accertato si sarebbe limitato a mere attività di restauro e risanamento (per le quali non sarebbe stata applicabile la citata aliquota del 4%). Per i giudici di merito, invece, nella fattispecie in esame vi era stato un radicale mutamento della destinazione d’uso degli edifici (da immobili produttivi a residenza), con impiego di nuovi materiali e cambiamento delle sagome (ed è questo il profilo dirimente); giuridicamente, ciò sta a significare che si è trattato della costruzione di edifici nuovi, la cui attività doveva essere fatturata dal contribuente accertato con applicazione dell’aliquota IVA del 4%, sussumendola nella previsione di cui al d.P.R. n. 633 del 1972, tabella A, parte seconda, n. 39).

Tale principio è stato condiviso dai giudici di vertice, secondo i quali il giudice tributario di appello si è nella sostanza uniformato al principio di diritto (consolidato) secondo il quale “In base alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1, lett. d) costituiscono ristrutturazioni edilizie, con conseguente esonero dall’osservanza delle prescrizioni sulle distanze per le nuove costruzioni, gli interventi su fabbricati ancora esistenti e, dunque, su entità dotate quanto meno di murature perimetrali, di strutture orizzontali e di copertura, tali da assolvere alle loro essenziali funzioni di delimitazione, sostegno e protezione dell’entità stessa. Ne consegue che, pur non esulando dal concetto normativo di ristrutturazione edilizia, la demolizione del fabbricato, ove sia seguita dalla sua fedele ricostruzione, ai fini della qualificazione di un intervento ricostruttivo come ristrutturazione, da un lato, non è sufficiente che un anteriore fabbricato sia fisicamente individuabile in tutta la sua perimetrazione, essendo indispensabile a soddisfare il requisito della sua esistenza che non sia ridotto a spezzoni isolati, rovine, ruderi e macerie, e, dall’altro, che la ricostruzione di esso, oltre ad essere effettuata in piena conformità di sagoma, di volume e di superficie, venga eseguita in un tempo ragionevolmente prossimo a quello della avvenuta demolizione per cause naturali od opera dell’uomo” (Cass., n. 22688 del 27/10/2009, Rv. 610634 - 01; conformi Sez. U, Ordinanza n. 21578 del 19/10/2011, Rv. 619608 - 01, da ultimo, Cass., n. 15041 del 11/06/2018, Rv. 649068 - 02). La sentenza in richiamo è certamente interessante, facendo chiarezza su un argomento di assoluta attualità, visti i numerosi incentivi fiscali che riguardano gli interventi edilizi. In particolare, il fatto che sia stato chiarito che la demolizione di un fabbricato seguito dalla sua ricostruzione può godere dell’aliquota agevolata ai fini IVA del 4%, ci si augura possa fungere da stimolo e sollecitazione nei confronti di quanti stanno valutando interventi di questo genere, in modo da agevolare la ripresa economica in un periodo particolarmente difficile, per i noti motivi legati al COVID 19.

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