Agevolazioni fiscali in caso di attività sportiva e didattica

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Una pericolosa ed incomprensibile presa di posizione da parte degli organi giudicanti del CONI rischia di avere gravissime ripercussioni per i sodalizi sportivi! La vicenda in esame deriva da una verifica fiscale operata dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di un’Associazione Sportiva Dilettantistica, regolarmente affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva. Il CONI, benché su segnalazione dell’Amministrazione finanziaria, parallelamente ha posto in essere, ai fini istruttori, un’autonoma indagine tesa all’accertamento della rispondenza dei requisiti necessari per la permanenza del sodalizio all’interno del proprio Registro. Dalle predette indagini sembrerebbe essere scaturita l’emersione di particolari carenze in ordine al requisito del comprovato svolgimento “congiunto” di attività “sportiva e didattica”, secondo i dettami dell’articolo 3 lett. e) del Regolamento di funzionamento del Registro Coni del 18 luglio 2017. Orbene, l’omessa dimostrazione, da parte del sodalizio sportivo, di svolgere attività didattica di insegnamento della disciplina sportiva (ginnastica dolce), unitamente a quella di carattere sportivo dilettantistico, ha comportato la declaratoria di nullità della sua iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Questo, in sostanza, il pericoloso quanto preoccupante principio che emerge dal contenuto della decisione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport (la Cassazione dello sport) del 29 marzo 2021 n. 29.

Secondo il Collegio giudicante, infatti, lo svolgimento di attività “sportiva e didattica” va intesa secondo un criterio “cumulativo”, nel senso che occorre la necessaria presenza di entrambe le attività ai fini della permanenza della associazione sportiva all’interno del Registro. Ci si chiede, dunque, se l’assurdo cavillo interpretativo discenda da una “e” di congiunzione, ossia, se la norma richieda quale requisito la comprovata attività sportiva “e” didattica, ovvero, se tale requisito vada inteso come attività sportiva “e/o” didattica. Volendo intendere la “e” come cumulativa, il solo possesso di “una” sola delle “due” attività renderebbe illegittima l’iscrizione. Invero, la natura “disgiuntiva” dei termini utilizzati dal regolamento Coni si ricava sia dal tenore letterale del comma 18 dell’articolo 90 della L. 289/2002, nonchè dalla nota circolare 18/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate, nella quale si richiama, quale condizione per l’iscrizione al Registro, lo svolgimento da parte di Asd e Ssd di attività sportive, formative “e” didattiche. L’Asd in questione avrebbe dimostrato di praticare solo l’insegnamento della ginnastica ai propri soci e tesserati e non anche di fare loro svolgere attività agonistica, gare o tornei, col conseguente assurdo “disconoscimento sportivo” dell’iscrizione al Registro Coni. Anche il recentissimo D.Lgs 36/2021, (G.U. 18.03.2021), sebbene sia successivo, pare andare in senso opposto alle delibera del Collegio giudicante, atteso che all’art. 2 nn) omissis…definisce lo sport “come qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto delle regole che attraverso una partecipazione organizzata e non organizzata, ha per obiettivo l’espressione ed il miglioramento della condizione fisica. A ben vedere, l’attività sportiva dilettantistica deve intendersi nell’accezione più ampia, ricomprendendo sì l’espressione agonistica, ma anche in alternativa l’insegnamento e la didattica quale aspetto, nel caso, propedeutico alla competizione.

Ed ancora la novella del D.Lgs 39, (G.U. 19.03.2021), in materia di Istituzione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, all’art. 5 recita testualmente che nel registro sono iscritte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva compresa l’attività didattica e formativa. Come detto, l’orientamento del Collegio di Garanzia rischia di ripercuotersi pericolosamente nel mondo dilettantistico, producendo, quale diretta conseguenza, la possibile nullità delle iscrizioni al Registro Coni di tutti quei sodalizi che si sono posti come primaria finalità istituzionale e dilettantistica l’attività “didattica”. Per quanto qui d’interesse, occorre precisare che l’estromissione dal registro CONI determinerebbe, per quegli enti sportivi che non praticassero congiuntamente sia l’attività agonistica sia quella formativa, la perdita dei requisiti agevolativi di carattere fiscale, in particolare la fuoriuscita dalla nota legge 398/91! In conclusione, non rimane che auspicare l’approvazione dell’Art. 1 della Legge 8 agosto 2019, n.86, “Delega al Governo per l’adozione di misure in materia di Ordinamento Sportivo”. Con la definizione delle competenze del CONI, ovvero, in coerenza con la Carta Olimpica, e con la missione di incoraggiare e divulgare i principi ed i valori dell’olimpismo, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale, la garanzia di migliorare la coerenza giuridica, logica, fiscale e sistematica delle normative verrebbe, finalmente, delegata ad altra autorità governativa! Si confida, infine, nel Dipartimento dello sport, affinché i decreti legislativi 36-37-38-39-40/2021, non abbiano ad arenarsi, come già successo, per l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore! Per lo sport dilettantistico non ci sarebbe più tempo!

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