Consigliera di parità. Pasticcio dell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, il Tar annulla la delibera

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  • 16 aprile 2024

BOLOGNA. L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna “pasticcia” sulla nomina della consigliera di parità. E il Tar stanga il parlamentino regionale, arrivando persino ad annullare la delibera di un anno fa con cui era stata designata per quel ruolo la forlivese Carla Castellucci al posto della riminese Sonia Alvisi al termine del mandato 2018-2022. Tutto da rifare dunque.

E Alvisi, che da un anno è in regime di proroga in attesa della conferma della nomina da parte del ministero del Lavoro, almeno per il momento continua a restare al suo posto. Del resto è stata proprio la consigliera di parità uscente a rivolgersi alla giustizia amministrativa, un anno fa, impugnando la delibera del 24 gennaio 2023 dell’Assemblea legislativa (presieduta dalla riminese Emma Petitti) con cui veniva, di fatto, sostituita. Alvisi accusa infatti l’ente di viale Aldo Moro di aver «violato i principi di logicità, imparzialità, ragionevolezza, non arbitrarietà e buon andamento dell’azione amministrativa».

La consigliera di parità uscente sostiene infatti che la procedura di selezione delle candidate all’incarico, svolta prima dal nucleo di valutazione costituito dalla Regione stessa e poi dalla commissione Parità dell’Assemblea legislativa, non sia stata regolare. O meglio, non sarebbe stata fatta alcuna valutazione e comparazione tra i curricula delle candidate. E il Tar concorda. Secondo i giudici del tribunale amministrativo dell’Emilia-Romagna, infatti, il nucleo di valutazione «ha effettuato in riferimento alle sei candidature pervenute unicamente la verifica di idoneità in merito al possesso dei requisiti prescritti, dichiarandone priva una candidata, mentre la commissione assembleare ha espresso parere favorevole sulla proposta di elenco dei suddetti nominativi da sottoporre all’Assemblea legislativa, di fatto limitandosi a proporre un elenco in ordine alfabetico dei candidati idonei». A sua volta l’Assemblea legislativa ha deliberato le nomine «sulla base del predetto elenco e ancora una volta senza nessuna valutazione comparativa tra le candidate ha designato Carla Castellucci e Natalia Maramotti (come supplente, ndr) con votazione a scrutinio segreto». Secondo il Tar, dunque, è «evidente la completa omissione da parte della Regione della valutazione comparativa richiesta dalla normativa statale e regionale di riferimento, avendo il servizio dell’Assemblea legislativa effettuato una mera verifica idoneativa dei candidati ma non la valutazione comparativa richiesta, completamente omessa anche dalla commissione assembleare, sì da dar vita a una designazione del tutto immotivata se non arbitraria ed in aperta violazione della normativa di riferimento». Di conseguenza, per il Tar è «evidente anche la violazione» dell’avviso pubblico dove si prevede da parte del nucleo di valutazione «un giudizio complessivo per ciascuna candidatura quale atto propedeutico per la proposta di designazione da parte della commissione». A nulla è valso il contro-ricorso da parte della Regione, che prima ha sostenuto come la delibera non sia impugnabile perch manca ancora la conferma della nomina da parte del Ministero del Lavoro. E poi ha avanzato la convinzione che si tratta di una «designazione di natura fiduciaria». Il Tar ha respinto però entrambe le tesi. L’atto del Ministero, spiegano i giudici, sarebbe solo un controllo formale «limitato alla verifica della manifesta non idoneità» allo svolgimento dell’incarico. Quella della consigliera di parità, poi, non è una nomina fiduciaria perché si tratta di un organismo «di garanzia per l’intera collettività e in posizione di indipendenza». La Regione è quindi chiamata a «rinnovare la procedura di nomina nel rispetto dei criteri» previsti.

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